Cibersicurezza delle macchine: come si integrano regolamento macchine, RED e CRA
Una macchina con manutenzione remota, un terminale portatile wireless e un collegamento al cloud deve soddisfare, entro la fine del 2027, fino a tre diversi regimi dell’UE in materia di cibersicurezza, a seconda del momento in cui viene immessa sul mercato. Ciascuno pone una propria domanda: le persone possono subire danni, la rete e i dati sono protetti, il prodotto resta resiliente per tutto il tempo in cui viene utilizzato? Questa guida mette ordine tra i requisiti, illustra il calendario e spiega perché la valutazione dei rischi di cibersicurezza richiede un metodo proprio accanto alla EN ISO 12100.
Tre leggi, tre obiettivi di protezione
| Tema | Regolamento macchine | Direttiva apparecchiature radio | Regolamento sulla ciberresilienza |
|---|---|---|---|
| Che cosa protegge | La salute e la sicurezza delle persone: l’alterazione e le interferenze dolose non devono determinare situazioni pericolose (allegato III, punti 1.1.9 e 1.2.1). | La rete (lettera d)), i dati personali e la vita privata (lettera e)) e la protezione dalle frodi (lettera f)) ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/53/UE. | La cibersicurezza del prodotto lungo l’intero ciclo di vita: proprietà del prodotto ai sensi dell’allegato I, parte I, gestione delle vulnerabilità ai sensi della parte II, segnalazione ai sensi dell’articolo 14. |
| Chi è interessato | Macchine e prodotti correlati. | Apparecchiature radio; se una macchina con modulo radio integrato in modo permanente rientri nel suo complesso in questa categoria non è del tutto chiarito. Lettera d) per le apparecchiature in grado di comunicare tramite internet. | Prodotti con elementi digitali dotati di una connessione dati a un dispositivo o a una rete. |
| Si applica | dal 20 gennaio 2027 | alle apparecchiature immesse sul mercato dal 1° agosto 2025 al 10 dicembre 2027 | articolo 14 dall’11 settembre 2026, tutto il resto dall’11 dicembre 2027 |
| Metodo | Valutazione del rischio ai sensi dell’allegato III, in pratica EN ISO 12100: le minacce sono trattate come pericoli, con gravità e probabilità. | Meccanismi della EN 18031-1, -2 o -3:2024: applicabilità e adeguatezza per ciascun meccanismo, con giustificazione documentata. | Valutazione dei rischi di cibersicurezza ai sensi dell’articolo 13, paragrafi da 2 a 4, con una dichiarazione su ciascun requisito dell’allegato I, parte I, punto 2. |
| Presunzione di conformità | Finora nessuna norma armonizzata ai sensi del regolamento ha un riferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale (fonti aggiornate all’11 settembre 2026). La presunzione deriva dalle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (articolo 20, paragrafo 1), dalle specifiche comuni adottate dalla Commissione (articolo 20, paragrafo 6) e, per i punti 1.1.9 e 1.2.1, anche da un sistema ai sensi del regolamento (UE) 2019/881 i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (articolo 20, paragrafo 9). | La EN 18031 è citata, ma solo senza le opzioni escluse dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/138. | Finora nessuna norma armonizzata citata (fonti aggiornate all’11 settembre 2026). |
Calendario per una macchina con modulo radio
I requisiti di progettazione e di conformità applicabili dipendono dalla data in cui la macchina viene immessa sul mercato dell’UE:
| Immissione sul mercato | Normativa sulle macchine | Cibersicurezza radioper l’apparecchiatura radio; se la macchina nel suo complesso sia un’apparecchiatura radio non è del tutto chiarito | Regolamento sulla ciberresilienza |
|---|---|---|---|
| fino al 31 lug 2025 | Direttiva macchine 2006/42/CE | lettere d), e), f) della RED non applicabili | obblighi di progettazione non applicabili |
| dal 1° ago 2025 al 19 gen 2027 | Direttiva macchine 2006/42/CE | lettere d), e), f) tramite il regolamento delegato (UE) 2022/30, se ne ricorrono i criteri | obblighi di progettazione non applicabili |
| dal 20 gen 2027 al 10 dic 2027 | Regolamento macchine (UE) 2023/1230, compresi i punti 1.1.9 e 1.2.1 | lettere d), e), f) ancora applicabili tramite il regolamento delegato (UE) 2022/30 | obblighi di progettazione non applicabili |
| dall’11 dic 2027 | Regolamento macchine (UE) 2023/1230 | regolamento delegato (UE) 2022/30 abrogato; le lettere d), e), f) non si applicano più alle apparecchiature immesse sul mercato dopo tale data | pienamente applicabile: allegato I, articolo 13, valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 32 |
Indipendentemente dalla data: dall’11 settembre 2026 gli obblighi di segnalazione del CRA di cui all’articolo 14 si applicano a tutti i prodotti con elementi digitali, comprese le macchine consegnate molto tempo prima (articolo 69, paragrafo 3, CRA). Vedere Il regolamento sulla ciberresilienza per le macchine.
Dal gennaio 2026 le associazioni di settore chiedono di allineare il punto 1.1.9 e il punto 1.2.1, secondo comma, lettera f), del regolamento macchine al calendario del CRA, cioè di rinviarli all’11 dicembre 2027. Alla data del 15 settembre 2026 non era noto alcun atto giuridico in tal senso; si pianifichi per il 20 gennaio 2027.
Regolamento macchine: protezione dall’alterazione
Il punto 1.1.9 dell’allegato III è una novità per la normativa sulle macchine. In sostanza richiede cinque cose. Il collegamento di un altro dispositivo, o l’accesso remoto, non devono dar luogo a una situazione pericolosa. L’hardware che trasporta segnali o dati rilevanti per l’accesso al software critico per la sicurezza deve essere protetto da un’alterazione accidentale o intenzionale, e la macchina deve raccogliere prove degli interventi su di esso. Il software e i dati critici per la sicurezza devono essere identificati e protetti. Il software installato necessario per il funzionamento sicuro deve essere identificabile in qualsiasi momento sulla macchina. E la macchina deve raccogliere prove degli interventi legittimi o illegittimi sul software o sulla sua configurazione.
Il punto 1.2.1 aggiunge che i sistemi di comando devono, se opportuno in funzione delle circostanze e dei rischi, resistere tra l’altro ai tentativi deliberati ragionevolmente prevedibili da parte di terzi che possano condurre a una situazione pericolosa (lettera a)), che i limiti delle funzioni di sicurezza discendono dalla valutazione del rischio e che si impediscono modifiche pericolose delle impostazioni (lettera d)), e che il registro di tracciabilità degli interventi e delle versioni del software di sicurezza caricate è attivato per cinque anni dal caricamento, per richieste motivate delle autorità competenti (lettera f)).
L’obiettivo di protezione resta la sicurezza delle persone; questi requisiti rientrano quindi nella valutazione del rischio: minacce come un parametro di sicurezza manipolato o un avvio remoto inatteso vengono valutate come pericoli con gravità e probabilità e ridotte tramite la consueta gerarchia delle misure. La norma di supporto, la prEN 50742, è solo un progetto (rapporti di settore del 31 luglio e del 25 agosto 2026) e descrive due percorsi: l’approccio A, con il processo e i requisiti di prodotto propri della norma, basato su un’analisi delle minacce specifica del fabbricante in linea con la EN ISO 12100, e l’approccio B tramite la serie IEC 62443. Una presunzione di conformità ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, si avrà solo con la pubblicazione del riferimento nella Gazzetta ufficiale; anche le specifiche comuni adottate dalla Commissione ne darebbero una ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6. Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento macchine attribuisce una presunzione per i punti 1.1.9 e 1.2.1 alla certificazione o a una dichiarazione di conformità nell’ambito di un sistema ai sensi del regolamento sulla cibersicurezza (UE) 2019/881 i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.
Direttiva apparecchiature radio: EN 18031 fino al 10 dicembre 2027
Quando la macchina diventa un’apparecchiatura radio
Se una macchina con un modulo radio integrato in modo permanente sia nel suo complesso un’apparecchiatura radio non è del tutto chiarito. La guida integrativa della Commissione del 2018 considera un prodotto elettrico non radio con un’apparecchiatura radio incorporata e fissata in modo permanente come un unico prodotto ai sensi della RED; FEM e CAPIEL interpretano la RED allo stesso modo nelle loro guide per i prodotti dei rispettivi settori. La guida alla direttiva macchine è più restrittiva. Secondo questa lettura, un modulo innestabile o facilmente rimovibile resta un prodotto distinto. Secondo le associazioni, ci si basa sulle prove del fabbricante del modulo, ma si valuta la combinazione. Se la macchina è considerata un’apparecchiatura radio, il considerando 8 del regolamento delegato (UE) 2022/30 afferma che tutti gli aspetti e le parti dell’apparecchiatura dovrebbero essere conformi, non solo la funzione radio.
Quali lettere si applicano
- Lettera d), protezione della rete: tutte le apparecchiature radio in grado di comunicare esse stesse tramite internet, direttamente o attraverso altre apparecchiature (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato 2022/30). Tipico per le macchine con manutenzione remota via rete cellulare o Wi-Fi.
- Lettera e), dati personali e vita privata: tra l’altro, le apparecchiature radio connesse a internet in grado di trattare dati personali, dati sul traffico o sull’ubicazione (articolo 1, paragrafo 2), come gli accessi degli operatori o i dati di posizione delle macchine mobili.
- Lettera f), protezione dalle frodi: apparecchiature radio connesse a internet che consentono il trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale (articolo 1, paragrafo 3); raro sulle macchine.
La EN 18031 e le sue restrizioni
La EN 18031-1, -2 e -3:2024 è stata citata dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/138 del 28 gennaio 2025, con restrizioni. Le sezioni intitolate «rationale» e «guidance» (motivazioni e orientamenti) non danno alcuna presunzione. Se gli utenti possono scegliere di non impostare o usare una password ai sensi dei punti 6.2.5.1 e 6.2.5.2, la presunzione viene meno in tutte e tre le parti. Nella parte 2 viene meno anche per alcune categorie di prodotti per bambini e giocattoli in cui il controllo degli accessi da parte dei genitori non è garantito dai punti indicati, e nella parte 3 i criteri di valutazione del punto 6.3.2.4 sugli aggiornamenti sicuri non danno alcuna presunzione.
Conseguenza per la procedura: senza la presunzione, l’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE lascia per i requisiti di cibersicurezza solo l’esame UE del tipo (allegato III) o la garanzia qualità totale (allegato IV), entrambi con un organismo notificato. Ciò vale per le restrizioni su password, controllo parentale degli accessi e punto 6.3.2.4; la sola restrizione sulle sezioni «rationale» e «guidance» non richiede un organismo notificato. Gli orientamenti della Commissione sulla EN 18031 affermano che la parte 3 con il punto 6.3.2.4 richiede sempre una valutazione da parte di terzi. Il controllo interno della produzione resta comunque disponibile per la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (articolo 3, paragrafo 1).
Le norme operano con meccanismi. Per ogni interfaccia e per ogni bene da proteggere si decide se un meccanismo è applicabile e se la sua attuazione è adeguata, con una giustificazione documentata:
- ACMcontrollo degli accessi ai beni da proteggere
- AUMautenticazione, comprese le regole sulle password e la protezione dagli attacchi a forza bruta
- SUMaggiornamenti sicuri
- SSMarchiviazione sicura
- SCMcomunicazione sicura
- RLMresilienza al sovraccarico (solo parte 1)
- NMM, TCMmonitoraggio della rete e controllo del traffico (apparecchiature di rete, parte 1)
- LGMregistrazione degli eventi (parti 2 e 3)
- DLM, UNMcancellazione dei dati e notifica all’utente (parte 2)
- CCK, CRYchiavi crittografiche e crittografia allo stato dell’arte
- GECcapacità generali dell’apparecchiatura, ad esempio nessuna vulnerabilità nota sfruttabile e nessuna interfaccia superflua
Codici tratti dalla EN 18031, descrizioni con parole nostre. Rilevante per le macchine: la norma consente un’eccezione alla possibilità di aggiornamento quando la sicurezza funzionale non lo permette, ed eccezioni per ambienti ad accesso limitato, che devono essere giustificate. I segnali radio spesso superano le pareti dello stabilimento.
La data di scadenza
Il regolamento delegato (UE) 2026/339 del 16 febbraio 2026 abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30 con effetto dall’11 dicembre 2027. I considerando 3 e 4 ne spiegano il motivo: i requisiti essenziali del CRA coprono tutti gli elementi delle lettere d), e) ed f), e le apparecchiature radio non dovrebbero essere soggette contemporaneamente a entrambi i regimi. La vigilanza del mercato sulle apparecchiature radio immesse sul mercato dal 1° agosto 2025 al 10 dicembre 2027 resta possibile in base ai vecchi requisiti (considerando 5), quindi i Suoi fascicoli EN 18031 restano rilevanti per tali unità. La EN 18031 non ha alcun riferimento nel quadro del CRA (fonti aggiornate all’11 settembre 2026), ma costituisce una solida base: secondo il considerando 30 del CRA, i lavori di normazione svolti in base alla decisione di esecuzione C(2022) 5637 dovrebbero essere presi in considerazione nell’elaborazione delle norme armonizzate per il CRA.
Regolamento sulla ciberresilienza: il prodotto durante la sua durata d’uso
Il CRA si applica alla macchina come prodotto con elementi digitali non appena questa dispone di una connessione dati a un dispositivo o a una rete. Il suo fulcro è la cibersicurezza del prodotto stesso, riducendo al minimo l’impatto degli incidenti sulla salute e sulla sicurezza degli utilizzatori (articolo 13, paragrafo 2): configurazione sicura per impostazione predefinita, protezione dall’accesso non autorizzato, integrità e riservatezza dei dati, una superficie di attacco ridotta, aggiornamenti di sicurezza per tutto un periodo di assistenza definito, una distinta base del software (SBOM) e la gestione delle vulnerabilità. Gli obblighi di segnalazione si applicano già; tutto il resto segue l’11 dicembre 2027. Ambito di applicazione, classificazione, procedure e segnalazione sono illustrati in Il regolamento sulla ciberresilienza per le macchine.
Perché la valutazione dei rischi di cibersicurezza richiede un metodo proprio
Una valutazione del rischio secondo la EN ISO 12100 cerca i pericoli, cioè le potenziali fonti di lesione o di danno alla salute, e stima il rischio come combinazione di gravità e probabilità di tale danno (allegato III, parte A, del regolamento macchine). Un rischio di cibersicurezza ai sensi dell’articolo 3, punto 37, del CRA è un’altra cosa: la potenziale perdita o interruzione causata da un incidente, espressa dalla sua entità e dalla sua probabilità. Il CRA tiene conto degli effetti sulla salute e sulla sicurezza degli utilizzatori (articolo 13, paragrafo 2), ma il suo punto di partenza è l’incidente. Dati di ricette trapelati, una rete di stabilimento paralizzata o conteggi di produzione manipolati non feriscono nessuno e non compaiono quindi mai in una valutazione del rischio per la sicurezza.
Anche la forma richiesta è diversa. Il CRA vuole una dichiarazione su ogni requisito dell’allegato I, parte I, punto 2: se e come si applica e come è attuato, con una chiara giustificazione se non si applica (articolo 13, paragrafi 3 e 4). La EN 18031 vuole una decisione per ciascun meccanismo. E l’articolo 13, paragrafo 4, del CRA, come modificato dal regolamento (UE) 2025/327, prevede espressamente l’integrazione della valutazione CRA nella valutazione del rischio di un altro atto solo per i sistemi di IA ad alto rischio e i sistemi di cartelle cliniche elettroniche. Ciò riflette un principio generale del diritto dell’UE sui prodotti: l’analisi del rischio richiesta segue gli obiettivi di protezione dell’atto in questione.
Secondo gli orientamenti della Commissione sul CRA, la propensione al rischio interna e i costi non sono il parametro di riferimento, i rischi non possono essere trasferiti sugli utilizzatori e limitare l’uso ad ambienti affidabili è accettabile (contenuto approvato il 27 luglio 2026; nessuna adozione formale riscontrata alla data del 15 settembre 2026).
Esempio: accesso di assistenza remota tramite un router cellulare
| Atto giuridico | Domanda chiave | Esito |
|---|---|---|
| Regolamento macchine, allegato III, punti 1.1.9 e 1.2.1 | L’accesso remoto può creare una situazione pericolosa, ad esempio un avviamento durante la manutenzione o la modifica di un parametro di sicurezza? | Un pericolo nella valutazione del rischio con una stima del rischio; misure secondo la gerarchia in tre fasi, ad es. accesso remoto solo dopo autorizzazione in locale, parametri di sicurezza non modificabili da remoto, tracciabilità degli interventi. |
| RED, regolamento delegato (UE) 2022/30, lettera d) | Il router è un’apparecchiatura radio connessa a internet e la combinazione protegge la rete? | EN 18031-1: autenticazione senza l’opzione «nessuna password», comunicazione sicura, aggiornamenti sicuri, nessun servizio superfluo, ciascuno con una giustificazione. |
| Regolamento sulla ciberresilienza | Il prodotto resiste agli attacchi e viene mantenuto per tutta la durata d’uso? | Una dichiarazione sull’allegato I, parte I, punto 2, ad es. lettera d) accesso non autorizzato e lettera j) superficie di attacco; un periodo di assistenza che copra il firmware del router, una SBOM, la gestione delle vulnerabilità e un processo di segnalazione. |
La stessa interfaccia compare in tre valutazioni con tre domande chiave. Non è un doppio lavoro, purché tutte e tre si basino su un unico inventario condiviso.
Il punto di partenza: un inventario di interfacce e beni
Tutte e tre le leggi presuppongono che si sappia come la macchina può essere attaccata e che cosa occorre proteggere. Il punto 1.1.9 del regolamento macchine richiede espressamente che il software e i dati critici per la sicurezza siano identificati; la EN 18031 distingue beni di sicurezza, di rete, di privacy e finanziari; e l’allegato VII, punto 2, lettera a), del CRA menziona, ove applicabile, disegni, schemi o una descrizione dell’architettura del sistema per la documentazione tecnica.
Per interfaccia
- Tipo: Ethernet, bus di campo, USB, Wi-Fi, Bluetooth, rete cellulare, HMI, porta di servizio, cloud
- Protocollo e collegamento: locale, rete di stabilimento o internet
- Autenticazione e diritti di accesso
- Percorso di aggiornamento
- Raggiungibilità, per la radio anche all’esterno dell’edificio
Per bene
- Funzioni di sicurezza, parametri di sicurezza e software di sicurezza
- Programmi, ricette e configurazione
- Credenziali e chiavi crittografiche
- Dati personali, come gli accessi degli operatori o i dati di posizione
- Impatto di manipolazione, divulgazione e perdita
PLC, HMI e router acquistati vanno inseriti nell’inventario insieme alle relative informazioni di sicurezza e ai periodi di assistenza. Quando tali componenti sono destinati all’integrazione in altri prodotti e sono immessi sul mercato dall’11 dicembre 2027, l’allegato II, punto 8, lettera f), del CRA impone ai loro fabbricanti di informare gli integratori su come soddisfare i requisiti.
Una tabella di marcia per i costruttori di macchine
Costruire l’inventario: Interfacce, beni e componenti acquistati per ogni tipo di macchina.
Chiarire la situazione giuridica per ogni linea di prodotto: Registrare la data di immissione sul mercato; da essa discendono gli obblighi in materia di cibersicurezza radio, regolamento macchine e CRA.
Predisporre la segnalazione CRA ai sensi dell’articolo 14: Già richiesta per le macchine in servizio: responsabilità, indirizzo di contatto, elenco dei paesi, accesso alla piattaforma di segnalazione.
Integrare la protezione dall’alterazione nella valutazione del rischio: Minacce che possono condurre a situazioni pericolose, con stima del rischio e misure, ben prima del 20 gennaio 2027.
Dimostrare la cibersicurezza radio: Determinare le parti applicabili della EN 18031, giustificare ogni meccanismo ed evitare le opzioni escluse, oppure prevedere un organismo notificato.
Preparare il fascicolo CRA entro l’11 dicembre 2027: Valutazione dei rischi con matrice dei requisiti, periodo di assistenza, SBOM, politica di divulgazione e informazioni per l’utilizzatore di cui all’allegato II.
Emettere un’unica dichiarazione: Un’unica dichiarazione di conformità UE che elenca tutti gli atti applicabili con i relativi riferimenti della Gazzetta ufficiale.
Come CE-Copilot copre questi aspetti
In CE-Copilot i tre filoni sono valutazioni distinte nello stesso progetto, costruite su un inventario condiviso di interfacce e beni: la pagina di progetto CRA lo utilizza per intero, l’analisi dell’alterazione prende le interfacce registrate come punto di partenza e il modulo radio associa i beni registrati ai meccanismi della EN 18031.
- Protezione dall’alterazione (dal piano Starter): analisi delle minacce per i punti 1.1.9 e 1.2.1 secondo l’approccio A del progetto prEN 50742 (analisi delle minacce specifica del fabbricante in linea con la EN ISO 12100), con scenari di minaccia come pericoli con stima del rischio e misure in tre fasi, i relativi requisiti della IEC 62443-3-3 come riferimento e una lista di controllo dei requisiti nei rapporti di prova (dal piano Professional).
- Apparecchiature radio (dal piano Starter): una lista di controllo dei meccanismi della EN 18031 per ciascuna parte applicabile, le restrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2025/138 con le loro conseguenze sulla procedura e le norme applicabili in base alla data di immissione sul mercato.
- Regolamento sulla ciberresilienza: classificazione e obblighi in vigore nell’editor della valutazione del rischio (dal piano Starter), più la pagina di progetto sulla cibersicurezza con valutazione dei rischi, matrice dei requisiti, gestione delle vulnerabilità, segnalazione e relazione CRA (dal piano Professional).
- Separazione chiara nei documenti: nella valutazione del rischio in PDF e Word, le valutazioni radio e CRA compaiono come sezioni con titolo proprio accanto ai pericoli della EN ISO 12100. Gli scenari di alterazione restano volutamente pericoli della valutazione del rischio, perché il punto 1.1.9 appartiene al regolamento macchine. Con i dati CRA, il dossier completo ottiene un proprio capitolo sulla cibersicurezza.
Veda un esempio nel dossier di esempio e confronti i piani nella pagina dei prezzi. La valutazione, l’attuazione tecnica e l’approvazione restano al fabbricante.
FAQ
Domande frequenti
Quali leggi dell’UE disciplinano la cibersicurezza delle macchine?
Un modulo Wi-Fi o cellulare integrato rende la mia macchina un’apparecchiatura radio?
Un modulo radio con marcatura CE del mio fornitore è sufficiente?
Che cosa succede alla EN 18031 dopo l’11 dicembre 2027?
Se la mia macchina è conforme al CRA, soddisfa automaticamente il punto 1.1.9 del regolamento macchine?
Esiste una norma armonizzata per la protezione dall’alterazione?
Perché una valutazione del rischio secondo EN ISO 12100 non basta per la cibersicurezza?
Gli utenti possono far funzionare la macchina senza password?
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1230
- Direttiva 2014/53/UE concernente le apparecchiature radio: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
- Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R0030
- Decisione di esecuzione (UE) 2025/138 della Commissione (EN 18031-1, -2, -3:2024 con restrizioni): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025D0138
- Regolamento delegato (UE) 2026/339 della Commissione che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R0339
- Regolamento (UE) 2024/2847 (regolamento sulla ciberresilienza): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2847
- Commissione europea: orientamenti sull’attuazione del CRA, C(2026) 5252 del 27 luglio 2026 (contenuto approvato): https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-new-guidance-support-timely-cyber-resilience-act-implementation
- Commissione europea, DG GROW: Guidance on the application of the harmonised standards series EN 18031:2024 (senza data): https://circabc.europa.eu/rest/download/70c9aa5b-73a0-4821-8b96-96a7dc46eab1
Della EN 18031 sono ripresi solo i codici e le nostre brevi descrizioni.
Conformità UE delle macchine gestita internamente, in italiano
Questa guida è scritta dal team di CE-Copilot, una piattaforma software per l'intero processo CE delle macchine nell'UE: classificazione delle direttive, una ricerca norme su 3600+ norme con stato di armonizzazione, valutazione del rischio secondo EN ISO 12100, documentazione della sicurezza funzionale, rapporti di prova, documentazione tecnica, istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità UE con esportazioni in inglese, tedesco, francese e italiano. La piattaforma è disponibile in italiano e in inglese; l'IA redige le bozze, Lei verifica e approva.
Altre guide
Questa guida è un’informazione generale per i fabbricanti di macchine, verificata sui testi giuridici ufficiali dell’UE (stato: 15 settembre 2026). Non costituisce consulenza legale. Per decisioni sul Suo prodotto specifico consulti i testi giuridici (EUR-Lex) o un consulente qualificato.