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Regolamento macchine (UE) 2023/1230: che cosa cambia il 20 gennaio 2027

Verificato sui testi giuridici dell’UE

Se vende macchine nell’Unione europea, la base giuridica della Sua marcatura CE cambia in un giorno preciso. Il 20 gennaio 2027 il regolamento macchine (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE, senza alcun periodo di smaltimento delle scorte per le macchine di nuova costruzione. Questa guida spiega il calendario, che cosa cambia davvero e che cosa dovrebbero fare ora i fabbricanti extra-UE.

Il calendario: quattro date che contano

29 giu 2023

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Il regolamento (UE) 2023/1230 viene pubblicato; entra in vigore 20 giorni dopo, il 19 luglio 2023, dando inizio a una transizione di circa 42 mesi.

19 lug 2023

Entrata in vigore

Da questa data si applicano le disposizioni transitorie (articolo 52) e i criteri per l’aggiornamento dell’elenco delle macchine ad alto rischio (articolo 6, paragrafo 7).

20 ott 2026

Norme sulle sanzioni in vigore

Gli Stati membri devono aver stabilito le proprie norme sulle sanzioni per le violazioni e averle notificate alla Commissione (articolo 50). Germania: legge di attuazione del regolamento macchine (MaschinenDG), Bundesgesetzblatt (BGBl.) 2025 I n. 302, applicabile dal 20 gennaio 2027.

20 gen 2027

Il regolamento si applica, la direttiva è abrogata

Ogni macchina immessa sul mercato dell’UE o messa in servizio a partire da questa data deve essere conforme al regolamento 2023/1230 (articolo 54, data come rettificata nella Gazzetta ufficiale). La direttiva 2006/42/CE è abrogata con effetto dallo stesso giorno (articolo 51, paragrafo 2).

Un passaggio netto, esemplare per esemplare

Il passaggio è una regola di scadenza rigida, non un’introduzione graduale. Non è possibile applicare anticipatamente il nuovo regolamento e non esiste alcun periodo di tolleranza per le macchine nuove costruite secondo la vecchia direttiva. A stabilire quale legge si applica è il momento in cui ciascun singolo esemplare è immesso sul mercato, cioè la sua prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione (articolo 3, punto 12). La regola coinvolge anche il commercio di macchine usate: una macchina di seconda mano importata da un Paese terzo è considerata nuova per il mercato dell’Unione, quindi anche una macchina usata spedita nell’UE a partire dal 20 gennaio 2027 deve essere pienamente conforme al regolamento.

Immessa sul mercato prima del 20 gennaio 2027

L’esemplare resta legale. Gli Stati membri non possono ostacolare l’ulteriore messa a disposizione di macchine rientranti nella vecchia direttiva (articolo 52, paragrafo 1). I distributori possono continuare a vendere le scorte esistenti.

Scorte invendute al 20 gennaio 2027

L’immissione sul mercato avviene con la prima fornitura per la distribuzione o l’uso nell’UE. Secondo la Guida blu della Commissione è sufficiente un accordo di vendita vincolante per una macchina finita, la consegna materiale non è richiesta. Il rovescio della medaglia: le scorte semplicemente spedite in un magazzino dell’UE senza essere fornite a valle, comprese le unità invendute presso il Suo importatore, non sono state immesse sul mercato. Dalla data del passaggio tali esemplari possono essere immessi solo se conformi al nuovo regolamento. Le date di contratto e di fornitura a cavallo della scadenza sono quindi una vera questione di conformità, non solo di logistica.

Certificati di esame CE del tipo esistenti

I certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 12 della direttiva restano validi fino alla scadenza (articolo 52, paragrafo 2), ma sono a supporto soltanto degli esemplari immessi sul mercato prima della scadenza. I nuovi certificati di esame UE del tipo ai sensi del regolamento hanno una validità massima di cinque anni (allegato VII, punto 6.1).

Che cosa cambia davvero per i fabbricanti

Un regolamento al posto di una direttiva

La direttiva doveva essere recepita in 27 leggi nazionali; il regolamento si applica direttamente e in modo uniforme in tutta l’UE. Gli atti nazionali di attuazione, come la 9. ProdSV tedesca (ordinanza di attuazione della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti, ProdSG), perdono la propria base. Per gli esportatori ciò elimina le differenze di interpretazione nazionali e significa che il testo giuridico da leggere è il regolamento stesso.

Macchine ad alto rischio: allegato I, parte A e parte B

Il vecchio elenco dell’allegato IV della direttiva diventa l’allegato I del regolamento, suddiviso in due parti. Per le sei categorie della parte A il coinvolgimento di un organismo notificato è sempre obbligatorio dal 20 gennaio 2027, anche se le norme armonizzate sono applicate integralmente (articolo 25, paragrafo 2). La parte A comprende i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e i loro ripari, i ponti elevatori per veicoli, gli apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto e, novità, i componenti di sicurezza e le macchine con comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo basato sull’apprendimento automatico. Per le 19 categorie della parte B, essenzialmente il vecchio elenco dell’allegato IV, l’autovalutazione resta possibile, ma solo se sono applicate integralmente norme armonizzate o specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinenti (articolo 25, paragrafo 3), e contano soltanto le norme citate ai sensi del regolamento. Finché non esiste una tale citazione, anche le macchine della parte B richiedono un organismo notificato. Le disposizioni del regolamento sugli organismi notificati si applicano già dal 20 gennaio 2024, quindi gli organismi di valutazione possono essere designati secondo le nuove regole prima della scadenza.

Per le macchine con funzioni di sicurezza basate sull’IA esiste un secondo binario: con il Digital Omnibus sull’IA di luglio 2026 (regolamento (UE) 2026/1744), i requisiti per i sistemi ad alto rischio del regolamento sull’intelligenza artificiale vengono integrati, mediante atti delegati applicabili entro il 2 agosto 2028, nell’allegato III del regolamento macchine stesso, anziché operare come regime parallelo.

La cibersicurezza diventa un requisito di sicurezza

Le macchine con interfacce digitali devono essere protette dall’alterazione, in modo che un terzo malintenzionato non possa compromettere le funzioni di sicurezza. La conformità a questi requisiti può essere supportata dalla certificazione nell’ambito di un sistema di certificazione della cibersicurezza adottato ai sensi del regolamento sulla cibersicurezza (UE) 2019/881, che dà luogo a una presunzione di conformità (articolo 20, paragrafo 9). Separatamente, il regolamento sulla ciberresilienza (UE) 2024/2847 si applica ai prodotti con elementi digitali come atto autonomo, con i suoi obblighi principali applicabili dall’11 dicembre 2027. I requisiti di cibersicurezza delle macchine si applicano comunque dal 20 gennaio 2027. Come i tre regimi si combinano è spiegato in Cibersicurezza delle macchine; per gli obblighi di segnalazione del CRA già in vigore, vedere Il regolamento sulla ciberresilienza per le macchine.

Istruzioni digitali

Per la prima volta le istruzioni possono essere fornite in formato digitale (articolo 10, paragrafo 7): la macchina deve indicare come accedervi, il formato deve consentire di stamparle e salvarle e devono restare accessibili online per il ciclo di vita previsto e per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato. L’acquirente che richiede la carta al momento dell’acquisto la riceve gratuitamente, e le informazioni sulla sicurezza per gli utilizzatori non professionali devono comunque essere fornite su carta. Per gli esportatori che oggi stampano e spediscono manuali voluminosi in più lingue, questa è una vera leva di costo, se la consegna digitale è impostata correttamente.

La modifica sostanziale è ora definita

Chi apporta una modifica sostanziale a una macchina già in servizio, con mezzi fisici o digitali, in modo da creare un nuovo pericolo o aumentare un rischio esistente, diventa il fabbricante della macchina modificata con tutti i relativi obblighi (articolo 18). Ciò riguarda gli esportatori i cui clienti nell’UE riadattano o ricostruiscono le macchine e chiunque venda kit di aggiornamento.

Fascicolo tecnico e dichiarazione: nuovi contenuti

La documentazione tecnica passa dall’allegato VII della direttiva all’allegato IV del regolamento e comprende ora, tra l’altro, il codice sorgente o la logica di programmazione del software relativo alla sicurezza su richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, nonché la descrizione delle funzioni basate su sensori e autonome. La dichiarazione di conformità UE segue l’allegato V, parte A, anziché l’allegato II della direttiva, può essere fornita in formato digitale e, se si applicano più atti dell’UE, una sola dichiarazione li copre tutti. Anche i componenti di sicurezza sono ridefiniti e comprendono ora componenti digitali e software, per cui un software di sicurezza autonomo diventa un prodotto con marcatura CE a pieno titolo.

Il vuoto normativo su cui conviene pianificare

A ottobre 2026 nella Gazzetta ufficiale non è stata pubblicata alcuna norma armonizzata ai sensi del nuovo regolamento; tutti i riferimenti esistenti appartengono alla vecchia direttiva. La richiesta di normazione è stata trasmessa al CEN e al CENELEC nel gennaio 2025 e una prima decisione di citazione è attesa verso la fine del 2026. Finché le norme non sono citate non esiste presunzione di conformità ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1; in via sussidiaria la Commissione può adottare specifiche comuni mediante atto di esecuzione. Occorre seguire da vicino la questione se ci si affida alla via dell’autovalutazione della parte B e, in ogni caso, documentare nella valutazione del rischio il ragionamento sullo stato dell’arte.

Che cosa dovrebbero fare ora i fabbricanti extra-UE

1

Eseguire una gap analysis: Confrontare il processo CE attuale secondo la direttiva con i requisiti del regolamento: requisiti essenziali, via di valutazione della conformità, contenuto del fascicolo tecnico, modello di dichiarazione.

2

Verificare presto l’allegato I: Se il prodotto rientra nella parte A, occorre rivolgersi a un organismo notificato ben prima del 2027. La capacità degli organismi notificati a cavallo della scadenza sarà limitata.

3

Aggiornare le valutazioni del rischio: Aggiungere alla valutazione del rischio secondo la EN ISO 12100 le minacce di cibersicurezza alle funzioni di sicurezza e, ove pertinente, il comportamento basato sull’IA o autonomo.

4

Pianificare contratti e spedizioni attorno al passaggio: Gli esemplari immessi sul mercato dell’UE prima del 20 gennaio 2027 restano soggetti alla direttiva; quelli successivi richiedono la conformità al regolamento. Una prassi ponte riconosciuta per le consegne a cavallo della scadenza è una dichiarazione secondo la direttiva che attesti anche la conformità al regolamento.

5

Informare la propria catena nell’UE: Importatori e distributori hanno obblighi espliciti ai sensi del regolamento. I Suoi partner nell’UE inizieranno a chiedere dichiarazioni e documentazione aggiornate: Le conviene anticiparli.

Accanto al regolamento: responsabilità per danno da prodotti difettosi, regolamento sui dati e passaporto della batteria

Responsabilità per danno da prodotti difettosi. La nuova direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026 (articolo 2, paragrafo 1). Annovera espressamente il software tra i prodotti, tiene conto dei requisiti di cibersicurezza nella valutazione del difetto e può obbligare i fabbricanti a divulgare prove (articolo 9). Se un prodotto viola requisiti di sicurezza obbligatori, il difetto si presume (articolo 10, paragrafo 2). Il fascicolo tecnico ai sensi del regolamento diventa quindi anche un elemento di prova in un procedimento di responsabilità. Il Bundestag tedesco ha approvato la nuova legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi l’8 ottobre 2026; mancano ancora il Bundesrat e la promulgazione (stato al 16 ottobre 2026).

Regolamento sui dati. Il regolamento (UE) 2023/2854 (Data Act) si applica dal 12 settembre 2025. Le macchine connesse immesse sul mercato dopo il 12 settembre 2026 devono essere progettate in modo che i dati generati dal loro utilizzo siano accessibili all’utente in modo semplice, sicuro e, ove pertinente, diretto (articolo 3, paragrafo 1); prima del contratto, all’utente deve essere comunicato quali dati vengono generati (articolo 3, paragrafo 2). Utenti e titolari dei dati possono limitare contrattualmente l’accesso quando potrebbe compromettere i requisiti di sicurezza del prodotto con un grave effetto negativo sulla salute o sulla sicurezza delle persone (articolo 4, paragrafo 2), per esempio la protezione dall’alterazione di cui all’allegato III, punto 1.1.9, del regolamento macchine.

Passaporto della batteria. Le batterie industriali con una capacità superiore a 2 kWh, come quelle impiegate in veicoli a guida automatica o carrelli industriali, necessitano di un passaporto elettronico della batteria dal 18 febbraio 2027 ai sensi del regolamento sulle batterie (UE) 2023/1542 (articolo 77). Ne risponde l’operatore economico che immette la batteria sul mercato; per una batteria acquistata è di norma il fornitore. La dichiarazione di conformità della macchina non sostituisce quella della batteria.

CE-Copilot cita questi atti nella ricerca norme quando la descrizione della macchina ne dà motivo (software, collegamento dati, batteria di trazione), ma non li valuta.

FAQ

Domande frequenti

Quando si applica il regolamento macchine (UE) 2023/1230?
Il regolamento macchine (UE) 2023/1230 si applica dal 20 gennaio 2027 (articolo 54, come rettificato nella Gazzetta ufficiale). Da tale giorno ogni macchina immessa sul mercato dell’UE o messa in servizio deve essere conforme al regolamento e la direttiva macchine 2006/42/CE è abrogata. Non è previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte per le macchine di nuova fabbricazione costruite secondo la vecchia direttiva.
Esiste un periodo transitorio per le macchine già presenti nella catena di fornitura?
I singoli esemplari immessi sul mercato dell’UE prima del 20 gennaio 2027 possono continuare a essere venduti lungo la catena di distribuzione (articolo 52, paragrafo 1). Conta l’immissione sul mercato di ciascun singolo esemplare, cioè la sua prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione (articolo 3, punto 12). Secondo la Guida blu della Commissione è sufficiente un accordo di vendita vincolante per una macchina finita, la consegna fisica non è richiesta. Le scorte invendute, che si trovino nel magazzino del fabbricante o siano già state spedite a un importatore dell’UE ma non ancora fornite a valle, non sono state immesse sul mercato e dalla data del passaggio devono essere conformi al nuovo regolamento.
I certificati di esame CE del tipo esistenti restano validi dopo il 2027?
I certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 12 della direttiva macchine restano validi fino alla scadenza (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento). Tuttavia sono a supporto soltanto delle macchine immesse sul mercato ai sensi della direttiva prima del 20 gennaio 2027. Gli esemplari immessi sul mercato a partire da tale data richiedono una valutazione della conformità ai sensi del nuovo regolamento, e i nuovi certificati di esame UE del tipo hanno una durata massima di cinque anni (allegato VII, punto 6.1).
Quali macchine richiedono sempre un organismo notificato ai sensi del nuovo regolamento?
L’allegato I, parte A, elenca sei categorie per le quali dal 20 gennaio 2027 l’intervento di un organismo notificato è sempre obbligatorio, anche se le norme armonizzate sono applicate integralmente (articolo 25, paragrafo 2): dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, ponti elevatori per veicoli, apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto, e due nuove categorie che riguardano i componenti di sicurezza basati sull’apprendimento automatico e le macchine che integrano tali sistemi di sicurezza autoevolutivi. Per le categorie dell’allegato I, parte B, è possibile l’autovalutazione se si applicano integralmente norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale ai sensi del regolamento, oppure specifiche comuni (articolo 25, paragrafo 3). Per il regolamento non è ancora stato pubblicato alcun riferimento di questo tipo; fino ad allora anche le macchine della parte B richiedono un organismo notificato, poiché le norme citate ai sensi della direttiva macchine non contano.
Posso fornire le istruzioni in formato digitale ai sensi del regolamento macchine?
Sì. L’articolo 10, paragrafo 7, consente le istruzioni digitali a tre condizioni: la macchina (o il suo imballaggio o un documento di accompagnamento) deve indicare come accedervi, il formato deve consentire di stamparle, scaricarle e salvarle e devono restare accessibili online per il ciclo di vita previsto della macchina e per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato. Se l’acquirente richiede le istruzioni su carta al momento dell’acquisto, queste devono essere fornite gratuitamente entro un mese. Per le macchine destinate a utilizzatori non professionali le informazioni sulla sicurezza devono comunque essere fornite su carta.
Esistono già norme armonizzate per il nuovo regolamento macchine?
A ottobre 2026 nella Gazzetta ufficiale non è stata pubblicata alcuna norma armonizzata ai sensi del regolamento 2023/1230; tutti i riferimenti esistenti appartengono alla vecchia direttiva macchine. La Commissione europea ha trasmesso la richiesta di normazione al CEN e al CENELEC nel gennaio 2025 e una prima decisione di citazione è attesa verso la fine del 2026. Senza citazione non esiste presunzione di conformità ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, il che è particolarmente rilevante per la via dell’autovalutazione per le macchine dell’allegato I, parte B.
Che cosa significa il cambiamento per la Svizzera e il Regno Unito?
La Svizzera sta rivedendo la propria ordinanza sulle macchine (MaschV) per allinearla al regolamento 2023/1230, con entrata in vigore prevista alla stessa data, il 20 gennaio 2027; ad agosto 2026 il capitolo sulle macchine dell’accordo di riconoscimento reciproco tra l’UE e la Svizzera faceva ancora riferimento alla vecchia direttiva, quindi occorre seguirne l’aggiornamento. La Gran Bretagna riconosce a tempo indeterminato la marcatura CE per le macchine e una normativa britannica adottata nel luglio 2026 estende tale riconoscimento alle macchine conformi al nuovo regolamento dal 20 gennaio 2027. In Irlanda del Nord il regolamento si applica direttamente ai sensi del quadro di Windsor.
Il nuovo regolamento si applica alle macchine già in uso nell’UE?
No. Il regolamento si applica alle macchine immesse sul mercato o messe in servizio a partire dal 20 gennaio 2027. Le macchine già in funzione negli stabilimenti dell’UE restano soggette alle disposizioni nazionali in materia di sicurezza sul lavoro. Attenzione, però, alle modifiche sostanziali: chi modifica sostanzialmente una macchina esistente diventa il fabbricante ai sensi dell’articolo 18 e deve eseguire l’intera valutazione della conformità per la macchina modificata.

Conformità UE delle macchine gestita internamente, in italiano

Questa guida è scritta dal team di CE-Copilot, una piattaforma software per l'intero processo CE delle macchine nell'UE: classificazione delle direttive, una ricerca norme su 3600+ norme con stato di armonizzazione, valutazione del rischio secondo EN ISO 12100, documentazione della sicurezza funzionale, rapporti di prova, documentazione tecnica, istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità UE con esportazioni in inglese, tedesco, francese e italiano. La piattaforma è disponibile in italiano e in inglese; l'IA redige le bozze, Lei verifica e approva.

Altre guide

Questa guida è un’informazione generale per i fabbricanti di macchine, verificata sui testi giuridici ufficiali dell’UE (stato: 16 ottobre 2026). Non costituisce consulenza legale. Per decisioni sul Suo prodotto specifico consulti i testi giuridici (EUR-Lex) o un consulente qualificato.