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Esportare macchine nell’UE senza una sede nell’UE: chi fa che cosa

Verificato sui testi giuridici dell’UE

Un fascicolo CE perfetto non basta: dal luglio 2021 le macchine possono essere immesse sul mercato dell’UE solo se un operatore economico stabilito nell’Unione ne è responsabile. Questa guida spiega chi può essere tale operatore, in che cosa differiscono i ruoli, che cosa cambia con il regolamento macchine nel 2027 e che cosa avere pronto prima della prima spedizione.

La regola che sorprende gli esportatori

La direttiva macchine 2006/42/CE non menziona mai importatori o distributori; tutti i suoi obblighi gravano sul fabbricante o sul suo mandatario. Questa lacuna è colmata altrove: dall’articolo 4 del regolamento sulla vigilanza del mercato (UE) 2019/1020, che comprende espressamente le macchine e si applica dal 16 luglio 2021. Esso stabilisce che un prodotto può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione e responsabile di compiti di conformità definiti. Quattro configurazioni sono valide:

  • un fabbricante stabilito nell’UE (per gli esportatori: una filiale),
  • un importatore, se il fabbricante si trova fuori dall’UE,
  • un rappresentante autorizzato (nel diritto delle macchine: mandatario) con mandato scritto che copra i compiti dell’articolo 4, oppure
  • un fornitore di servizi di logistica dell’UE che gestisce il prodotto, se non esiste nessuno dei precedenti.

Tale operatore deve verificare che la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica esistano, tenere la dichiarazione a disposizione delle autorità, fornire la documentazione su richiesta motivata, segnalare i prodotti che presentano un rischio e collaborare alle azioni correttive (articolo 4, paragrafo 3). Il suo nome e il suo indirizzo postale devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (articolo 4, paragrafo 4). Il rispetto di queste regole è garantito alla frontiera: le autorità che controllano le importazioni, nella maggior parte degli Stati membri le dogane, devono sospendere l’immissione in libera pratica di un prodotto quando mancano la documentazione o le marcature prescritte, la marcatura CE risulta falsa o fuorviante oppure non è indicato né identificabile alcun operatore di cui all’articolo 4 (regolamento 2019/1020, articolo 26).

Oggi servono due punti di contatto con l’UE

Fino al 19 gennaio 2027 la direttiva macchine aggiunge un secondo requisito, spesso trascurato: ogni dichiarazione CE di conformità deve indicare la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, e tale persona deve essere stabilita nella Comunità (allegato II, punto 1.A.2; lo stesso vale per la dichiarazione di incorporazione delle quasi-macchine). La guida all’applicazione della direttiva pubblicata dalla Commissione lo interpreta come il punto di contatto nell’UE per i fabbricanti extra-UE: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE a cui Lei affidi la costituzione del fascicolo su richiesta motivata.

In pratica i due ruoli sono di solito riuniti: un solo mandatario, con un unico mandato scritto, agisce come operatore responsabile ai sensi dell’articolo 4 e come persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico. Se vende tramite un importatore dell’UE, l’importatore è automaticamente l’operatore di cui all’articolo 4 e resta da indicare soltanto la persona incaricata del fascicolo tecnico.

Vendere direttamente a utilizzatori finali dell’UE, anche online, non permette di eludere nulla di tutto ciò: un’offerta rivolta agli utilizzatori finali nell’Unione è considerata una messa a disposizione sul mercato dell’UE (regolamento 2019/1020, articolo 6). Spedire macchine con il dropshipping da un magazzino di un Paese terzo verso l’UE senza un operatore dell’UE non è una via lecita.

Importatore o mandatario: come scegliere la configurazione

Vendita tramite un importatore dell’UE

Semplice: l’importatore è per legge l’operatore responsabile, ha obblighi di verifica crescenti e dal 2027 deve apporre sulla Sua macchina il proprio nome e i propri dati di contatto. Lo svantaggio è la dipendenza: l’importatore si frappone tra Lei e il mercato e, se vende con il proprio marchio o modifica la macchina in modo rilevante per la conformità, diventa giuridicamente il fabbricante.

Vendita diretta con un mandatario

Mantiene il rapporto con il cliente e fattura direttamente agli acquirenti dell’UE; il mandatario fornisce la sede nell’UE, svolge i compiti documentali ed è indicato nella dichiarazione e nei documenti del prodotto. Attenzione ai limiti: il mandatario agisce entro il proprio mandato scritto e non può assumere i Suoi obblighi di progettazione né la redazione della documentazione tecnica. Questi restano a Lei.

Un fatto nuovo alza la posta per entrambe le vie: la nuova direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026 e rende espressamente responsabile dei prodotti difettosi, software compreso, l’importatore o il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra-UE. Si aspetti che i partner dell’UE pretendano una documentazione tecnica completa e difendibile prima di prestarLe il proprio nome.

Che cosa cambia il 20 gennaio 2027

Il regolamento macchine (UE) 2023/1230 scrive gli obblighi della catena di fornitura direttamente nel diritto delle macchine. Gli elementi che contano per gli esportatori:

Gli importatori hanno obblighi espliciti e verificabili (articolo 13)

Prima di immettere la Sua macchina sul mercato, l’importatore deve verificare che Lei abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE e fornito i documenti prescritti. Deve riportare sulla macchina il proprio nome, l’indirizzo postale e un contatto digitale, conservare la Sua dichiarazione di conformità UE per 10 anni e, se del caso, eseguire prove a campione e tenere un registro dei reclami. Si aspetti che gli importatori dell’UE pretendano per contratto pacchetti documentali completi, ben prima della scadenza.

I distributori devono verificare prima di vendere (articolo 15)

Marcatura CE presente, dichiarazione disponibile, istruzioni in una lingua facilmente comprensibile nello Stato membro e marcature del fabbricante e dell’importatore apposte. Una versione linguistica mancante può ora fermare la Sua macchina presso il distributore, e non solo in occasione di un controllo.

La persona incaricata del fascicolo tecnico scompare, l’operatore dell’articolo 4 resta

La nuova dichiarazione di conformità UE (allegato V) indica soltanto il fabbricante e, se nominato, il mandatario; la persona distinta autorizzata a costituire il fascicolo tecnico non esiste più. Il mandatario resta facoltativo (articolo 12: il fabbricante può nominarne uno). L’obbligo dell’articolo 4 del regolamento 2019/1020 di un operatore responsabile stabilito nell’UE continua ad applicarsi, quindi la necessità pratica di un partner nell’UE non viene meno. I fabbricanti devono inoltre indicare un unico punto di contatto digitale e le dichiarazioni possono essere fornite in forma digitale.

Si aggiunga il quadro sanzionatorio: gli Stati membri devono aver predisposto le proprie norme sulle sanzioni per il nuovo regolamento entro il 20 ottobre 2026, e queste possono includere sanzioni penali per le violazioni gravi; la Germania ha adottato le proprie nella legge tedesca di attuazione del regolamento macchine (MaschinenDG; Bundesgesetzblatt 2025 I n. 302), applicabile dal 20 gennaio 2027. La portata è già concreta oggi: in Germania le violazioni in materia di conformità delle macchine comportano sanzioni amministrative pecuniarie fino a 100.000 euro per caso, e il sistema di allerta Safety Gate dell’UE ha registrato nel 2025 il record di 4.671 allerte su prodotti pericolosi, con quasi 5.800 azioni di follow-up come blocchi alla frontiera, richiami e divieti di vendita. La non conformità non è un rischio burocratico: significa spedizioni bloccate e un’allerta pubblica e nominativa.

Lista di controllo prima della prima spedizione

1

Conformità CE completata e documentata: Valutazione del rischio, fascicolo tecnico, dichiarazione CE di conformità, marcatura CE, istruzioni nelle lingue richieste. Senza questo, nessuna configurazione dell’operatore serve a qualcosa.

2

Operatore responsabile dell’UE nominato: Importatore, mandatario o fornitore di servizi di logistica, concordato per iscritto e incaricato dei compiti dell’articolo 4, paragrafo 3.

3

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico indicata: Stabilita nell’UE e indicata con l’indirizzo in ogni dichiarazione CE di conformità (obbligatorio fino al 19 gennaio 2027).

4

Dati dell’operatore sul prodotto o nei relativi documenti: Nome e indirizzo postale dell’operatore di cui all’articolo 4 sulla macchina, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.

5

Pacchetto documentale per il Suo partner nell’UE: Copia della dichiarazione, modalità di accesso al fascicolo tecnico, istruzioni. Dal 2027 gli importatori devono verificare tutto questo prima di immettere la Sua macchina sul mercato: si aspetti quindi richieste contrattuali già in anticipo.

6

Versioni linguistiche pianificate: Istruzioni nella o nelle lingue ufficiali di ciascuno Stato membro di destinazione, contrassegnate come originali o come traduzione.

7

Clausole su marchio e modifiche nel contratto: Chi dichiara che cosa, chi può cambiare il marchio, chi può apportare modifiche. Il cambio di marchio o una modifica rilevante per la conformità trasferisce il ruolo di fabbricante al Suo partner nell’UE.

8

Numero EORI, se agisce come dichiarante doganale: Ogni operatore che presenta dichiarazioni doganali nell’UE ha bisogno di un numero EORI; gli operatori extra-UE si registrano nello Stato membro della loro prima dichiarazione. Una spedizione DDP senza numero EORI si blocca alla frontiera.

9

Date di immissione sul mercato documentate per ogni unità: Intorno al passaggio del 20 gennaio 2027, la data in cui ciascuna unità è stata fornita per la prima volta nell’UE decide quale normativa si applica. Conservi le prove.

FAQ

Domande frequenti

Ho bisogno di una filiale nell’UE per vendere macchine nell’UE?
No. L’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 richiede un operatore economico stabilito nell’Unione e responsabile di compiti di conformità definiti. Quattro configurazioni sono valide: un fabbricante stabilito nell’UE, un importatore, un rappresentante autorizzato con mandato scritto oppure, in mancanza di questi, un fornitore di servizi di logistica dell’UE che gestisce il prodotto. Una filiale è un modo per disporre di un operatore dell’UE, non l’unico.
Per i fabbricanti di macchine extra-UE il mandatario è obbligatorio?
No, e resta facoltativo anche con il nuovo regolamento macchine (articolo 12: il fabbricante «può» nominarne uno). È invece obbligatorio un operatore economico responsabile stabilito nell’UE ai sensi dell’articolo 4 del regolamento 2019/1020, e un importatore soddisfa automaticamente tale requisito. Ai sensi dell’attuale direttiva macchine esiste un secondo punto di contatto con l’UE: ogni dichiarazione CE di conformità deve indicare una persona stabilita nella Comunità e autorizzata a costituire il fascicolo tecnico. Un solo mandatario può coprire entrambi i ruoli con un unico mandato scritto.
Posso vendere macchine online direttamente a clienti dell’UE dall’esterno dell’UE?
Solo se è presente un operatore responsabile stabilito nell’UE. Un’offerta online rivolta agli utilizzatori finali nell’Unione conta come messa a disposizione sul mercato dell’UE (regolamento 2019/1020, articolo 6), quindi il dropshipping da un Paese terzo non consente di sottrarsi al diritto dell’UE sui prodotti. Se nella catena non c’è un importatore dell’UE, prima della pubblicazione dell’offerta occorre un mandatario o un fornitore di servizi di logistica dell’UE.
Quali nomi devono comparire sulla macchina?
Oggi: la marcatura del fabbricante prevista dalla direttiva macchine, più il nome e l’indirizzo postale dell’operatore di cui all’articolo 4 sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento (regolamento 2019/1020, articolo 4, paragrafo 4). Dal 20 gennaio 2027 il regolamento macchine aggiunge che gli importatori devono indicare il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale e un sito web, un indirizzo e-mail o un altro contatto digitale sulla macchina oppure, se ciò non è possibile, sull’imballaggio o nella documentazione di accompagnamento (articolo 13, paragrafo 3).
Che cosa succede se il mio importatore nell’UE vende la macchina con il proprio marchio?
Diventa giuridicamente il fabbricante. Ai sensi del regolamento macchine, l’importatore o il distributore che immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo tale da poterne influenzare la conformità, assume tutti gli obblighi del fabbricante (articolo 17). Lo stesso principio vale oggi in base alla Guida blu della Commissione. I contratti di fornitura dovrebbero indicare espressamente chi sopporta gli obblighi del fabbricante.
L’obbligo dell’articolo 4 vale anche per le quasi-macchine?
La situazione non è chiaramente definita. L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento 2019/1020 elenca la direttiva macchine nel suo complesso, che comprende le quasi-macchine; le quasi-macchine, però, non recano la marcatura CE né una dichiarazione di conformità UE, attorno alle quali sono costruiti i compiti dell’articolo 4. In pratica: concordi l’assetto di conformità con il Suo integratore nell’UE nel contratto di fornitura e si assicuri in ogni caso che la dichiarazione di incorporazione e il relativo referente per la documentazione stabilito nell’UE siano disponibili.
Chi può fungere da persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico?
Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE a cui il fabbricante affidi la costituzione del fascicolo tecnico e la sua messa a disposizione su richiesta motivata; la guida della Commissione alla direttiva macchine indica come scelta tipica il mandatario. Questo ruolo deve essere indicato oggi in ogni dichiarazione CE di conformità. Dal 20 gennaio 2027 questa figura scompare: la nuova dichiarazione di conformità UE ai sensi del regolamento macchine indica soltanto il fabbricante e, se nominato, il mandatario.

Conformità UE delle macchine gestita internamente, in italiano

Questa guida è scritta dal team di CE-Copilot, una piattaforma software per l'intero processo CE delle macchine nell'UE: classificazione delle direttive, una ricerca norme su 3600+ norme con stato di armonizzazione, valutazione del rischio secondo EN ISO 12100, documentazione della sicurezza funzionale, rapporti di prova, documentazione tecnica, istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità UE con esportazioni in inglese, tedesco, francese e italiano. La piattaforma è disponibile in italiano e in inglese; l'IA redige le bozze, Lei verifica e approva.

Altre guide

Questa guida è un’informazione generale per i fabbricanti di macchine, verificata sui testi giuridici ufficiali dell’UE (stato: 16 ottobre 2026). Non costituisce consulenza legale. Per decisioni sul Suo prodotto specifico consulti i testi giuridici (EUR-Lex) o un consulente qualificato.