Macchine dell’allegato IV della direttiva macchine: elenco, procedure, organismo notificato
Che si tratti di una piegatrice, di un ponte elevatore per veicoli o di una barriera fotoelettrica: se un prodotto è elencato nell’allegato IV della direttiva macchine 2006/42/CE, per la sua valutazione della conformità valgono regole più severe. Questo articolo presenta l’elenco completo delle 23 categorie, spiega con un albero decisionale quando è possibile valutare la conformità in autonomia e quando l’intervento di un organismo notificato è obbligatorio, e che cosa cambia dal 2027 con il regolamento macchine dell’UE.
Che cosa significa l’allegato IV sul piano giuridico?
La direttiva macchine 2006/42/CE lascia in linea di principio la valutazione della conformità al fabbricante: chi immette una macchina sul mercato valuta da sé se essa soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS), senza un organismo esterno. Per le categorie elencate nell’allegato IV il legislatore prevede un’eccezione: qui il potenziale di pericolo è così elevato che l’articolo 12, paragrafi 3 e 4, prescrive procedure più severe.
Tipica delle categorie dell’allegato IV è la vicinanza immediata dell’operatore alla zona pericolosa: molte voci valgono espressamente solo con carico manuale, scarico manuale o avanzamento manuale. Una linea di presse completamente automatica, senza inserimento manuale, non rientra quindi nel punto 9; la stessa pressa con una postazione di carico manuale sì. Tali criteri distintivi (anche corsa, velocità o altezza di caduta) decidono la classificazione nel singolo caso e vanno verificati rispetto al testo ufficiale.
Importante: l’allegato IV non riguarda solo le macchine complete. Anche i componenti di sicurezza come i dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone, i blocchi logici per funzioni di sicurezza e le strutture di protezione in caso di ribaltamento e contro la caduta di oggetti (ROPS/FOPS) figurano nell’elenco, così come i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica compresi i loro ripari.
Macchine dell’allegato IV: l’elenco completo delle 23 categorie
La panoramica seguente raggruppa tutte le 23 categorie per tema. Fa sempre fede il testo ufficiale dell’allegato IV. I criteri distintivi citati (ad es. il carico manuale) fanno parte della definizione e decidono se il Suo prodotto è interessato.
Lavorazione di legno e carne (punti da 1 a 8)
- 1Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili
- 2Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno
- 3Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno
- 4Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili
- 5Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
- 6Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno
- 7Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
- 8Seghe a catena portatili da legno
Lavorazione di metalli, materie plastiche e gomma (punti da 9 a 11)
- 9Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s
- 10Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale
- 11Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale
Lavori sotterranei e raccolta di rifiuti (punti 12 e 13)
- 12Macchine per lavori sotterranei: locomotive e benne di frenatura, armatura semovente idraulica
- 13Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione
Trasmissione di potenza, sollevamento di carichi e persone (punti da 14 a 18)
- 14Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari
- 15Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- 16Ponti elevatori per veicoli
- 17Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri
- 18Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto
Componenti di sicurezza (punti da 19 a 23)
- 19Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone, ad es. barriere fotoelettriche, scanner laser, tappeti sensibili alla pressione
- 20Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11
- 21Blocchi logici per funzioni di sicurezza, ad es. sistemi di comando di sicurezza configurabili
- 22Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS)
- 23Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS)
In caso di dubbio, verificare con attenzione la classificazione
I criteri distintivi sono giuridicamente determinanti: una pressa con una corsa di 5 mm non rientra nel punto 9, un apparecchio per il sollevamento di persone con un’altezza di caduta di 2,5 m non rientra nel punto 17. Documentare l’esito della verifica nel fascicolo tecnico, anche se è negativo.
Albero decisionale: quale procedura di valutazione della conformità si applica?
L’articolo 12 della direttiva macchine disciplina la procedura su tre livelli. Sono determinanti due domande: la macchina è elencata nell’allegato IV? E, in caso affermativo: è stata costruita integralmente in conformità a norme armonizzate che coprono tutti i pertinenti RESS?
Caso 1 · art. 12, par. 2
La macchina NON è elencata nell’allegato IV
Il fabbricante svolge da solo la valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina ai sensi dell’allegato VIII. Questo vale per la stragrande maggioranza di tutte le macchine.
Nessun organismo notificato richiesto.
Caso 2 · art. 12, par. 3
Macchina dell’allegato IV costruita integralmente in conformità a norme armonizzate
Presupposto: esistono norme armonizzate che coprono tutti i pertinenti RESS della macchina e la macchina è stata fabbricata conformemente ad esse. Il fabbricante può allora scegliere tra tre procedure:
- controllo interno sulla fabbricazione della macchina ai sensi dell’allegato VIII (senza organismo notificato),
- esame CE del tipo ai sensi dell’allegato IX più controllo interno sulla fabbricazione ai sensi dell’allegato VIII, punto 3, oppure
- garanzia qualità totale ai sensi dell’allegato X.
L’organismo notificato è quindi qui un’opzione, non un obbligo. Nella pratica questo punto viene spesso frainteso.
Caso 3 · art. 12, par. 4
Macchina dell’allegato IV senza applicazione (integrale) delle norme
Se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo in parte, non coprono tutti i pertinenti RESS oppure semplicemente non esistono, restano solo due procedure, entrambe con un organismo notificato:
- esame CE del tipo ai sensi dell’allegato IX più controllo interno sulla fabbricazione ai sensi dell’allegato VIII, punto 3, oppure
- garanzia qualità totale ai sensi dell’allegato X.
Anche uno scostamento deliberato da una norma di tipo C pertinente può comportare il passaggio dal caso 2 al caso 3.
In pratica ciò significa che alla domanda «Serve un organismo notificato?» si può rispondere solo quando sono chiarite la classificazione nell’allegato IV e la situazione normativa. Come funziona la presunzione di conformità mediante norme armonizzate è spiegato nella nostra guida passo per passo alla marcatura CE.
Organismo notificato per le macchine: ruolo, scelta, banca dati NANDO
Un organismo notificato è un ente di prova indipendente notificato da uno Stato membro. Per le macchine dell’allegato IV assume due compiti a seconda della procedura: nell’esame CE del tipo (allegato IX) esamina un modello rappresentativo della macchina insieme al fascicolo tecnico e ne attesta la conformità alla direttiva. Nella garanzia qualità totale (allegato X) valuta e sorveglia il sistema di garanzia della qualità del fabbricante per la progettazione, la fabbricazione e il collaudo.
Un attestato di esame CE del tipo non ha validità illimitata: ai sensi dell’allegato IX, punto 9.3, il fabbricante deve chiedere il riesame della sua validità ogni cinque anni; l’organismo notificato lo proroga solo se il tipo corrisponde ancora allo stato dell’arte. Le modifiche al tipo approvato devono essere comunicate all’organismo.
Quali organismi sono notificati per quali prodotti risulta dalla banca dati NANDO pubblica della Commissione europea (New Approach Notified and Designated Organisations). Lì si filtra per atto giuridico, direttiva 2006/42/CE oppure, in futuro, regolamento (UE) 2023/1230, e si vede l’esatto ambito di notifica di ciascun organismo. Nella scelta occorre verificare:
Ambito di notifica: L’organismo è notificato proprio per la Sua categoria dell’allegato IV e per la procedura desiderata (allegato IX o X)? Dal 2027 inoltre: esiste già una notifica per il regolamento macchine (UE) 2023/1230?
Esperienza settoriale: Un organismo che esamina regolarmente il Suo tipo di prodotto conosce le norme di tipo C pertinenti e i rilievi tipici. Ciò abbrevia la procedura.
Capacità e scadenze: Gli esami del tipo vanno pianificati con largo anticipo. Informarsi per tempo sui tempi di evasione e inserirli nel cronoprogramma del progetto.
Lingua e disponibilità: Rapporti di prova, richieste di chiarimento e audit procedono con maggiore scorrevolezza se l’organismo comunica nella Sua lingua di lavoro.
La responsabilità resta al fabbricante
Anche con un attestato di esame del tipo, il fabbricante dichiara da sé la conformità e appone la marcatura CE sotto la propria responsabilità. L’organismo notificato esamina. Non esonera il fabbricante né dalla valutazione del rischio né dalla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Lo stesso vale per gli strumenti software: CE-Copilot supporta la classificazione e la documentazione, ma non sostituisce un organismo notificato.
Passaggio al regolamento macchine 2027: l’allegato IV diventa allegato I (parti A e B)
Dal 20 gennaio 2027 il regolamento macchine (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva macchine. L’elenco delle macchine particolarmente pericolose passa dall’allegato IV all’allegato I del regolamento e si divide in due parti con conseguenze di diversa severità (articolo 25 del regolamento):
Allegato I, parte A: organismo notificato sempre obbligatorio (6 categorie)
Per i prodotti della parte A viene meno il precedente «privilegio delle norme»: il controllo interno della produzione non è più ammesso, nemmeno con applicazione integrale di norme armonizzate. Restano solo procedure con la partecipazione di un organismo notificato: esame UE del tipo (modulo B) seguito da conformità al tipo (modulo C), garanzia qualità totale (modulo H) o la nuova verifica dell’unità (modulo G). La parte A comprende:
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica,
- ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica,
- ponti elevatori per veicoli,
- apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto,
- componenti di sicurezza dotati di un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza,
- macchine che integrano sistemi di questo tipo, purché tali sistemi non siano stati immessi in modo indipendente sul mercato (solo per quanto riguarda tali sistemi).
Allegato I, parte B: logica invariata (19 categorie)
La parte B riprende le restanti categorie dell’ex allegato IV, dalle macchine per la lavorazione del legno, passando per le presse e le macchine per lo stampaggio a iniezione, fino ai componenti di sicurezza. Qui resta in linea di principio la regola nota: chi applica integralmente tutte le norme armonizzate pertinenti e copre così tutti i requisiti pertinenti può ricorrere all’autovalutazione con il controllo interno della produzione (modulo A). Ai sensi del regolamento contano soltanto le norme citate nell’ambito del regolamento, e finora non ne è stata citata alcuna; fino ad allora deve essere coinvolto un organismo notificato (modulo B+C, H o G), a meno che non si applichino specifiche comuni che coprono tutti i requisiti pertinenti.
In termini pratici: i fabbricanti di ponti elevatori per veicoli, di dispositivi di trasmissione o di apparecchi a carica esplosiva per il fissaggio che oggi si affidano all’applicazione integrale delle norme avranno bisogno, senza eccezioni, di un organismo notificato dal 20 gennaio 2027. Poiché attestati e date di audit richiedono tempi di preparazione, questo passaggio non dovrebbe essere rimandato al 2027. Novità è anche la verifica dell’unità (modulo G) come opzione, interessante per le macchine speciali costruite in esemplare unico. Per sapere se il Suo prodotto rientra nella parte A o nella parte B bastano due passaggi nella verifica rapida interattiva parte A/parte B.
Equivoci frequenti sull’allegato IV
«L’allegato IV significa sempre esame del tipo.»
Falso (nella direttiva macchine). Se vengono applicate integralmente norme armonizzate che coprono tutti i pertinenti RESS, basta il controllo interno sulla fabbricazione (art. 12, par. 3). Attenzione però: per le sei categorie dell’allegato I, parte A, del regolamento macchine l’affermazione è vera dal 2027: lì l’intervento del terzo è obbligatorio senza eccezioni.
«L’allegato IV riguarda solo le macchine complete.»
Falso. Cinque delle 23 categorie sono componenti di sicurezza (rilevamento della presenza, ripari interbloccati, blocchi logici, ROPS, FOPS); a ciò si aggiungono i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e i loro ripari. Anche i fornitori di tali componenti sono interessati.
«Applichiamo la maggior parte della norma di tipo C, basta.»
Falso. La scelta ai sensi dell’art. 12, par. 3, presuppone l’applicazione integrale di norme che coprono tutti i pertinenti RESS. Ogni scostamento, anche se fondato tecnicamente, porta alla procedura del paragrafo 4 con un organismo notificato.
«L’organismo notificato rilascia la marcatura CE.»
Falso. Il fabbricante appone da sé la marcatura CE dopo aver redatto la dichiarazione CE di conformità. L’organismo notificato certifica il tipo o il sistema di garanzia della qualità. La responsabilità giuridica resta al fabbricante.
«Un solo esame del tipo, valido per sempre.»
Falso. La validità dell’attestato di esame CE del tipo deve essere riesaminata ogni cinque anni (allegato IX, punto 9.3); viene prorogata solo se il tipo corrisponde ancora allo stato dell’arte. Anche le modifiche al prodotto possono comportare una nuova valutazione.
Consigli pratici per progettisti e responsabili della marcatura CE
Portare la verifica dell’allegato IV nella fase di concept: Chiarire la classificazione prima che il progetto sia definito. La procedura determina tempi e budget: un esame del tipo che emerge solo poco prima della consegna costa mesi.
Documentare sempre il risultato: Registrare nel fascicolo tecnico la verifica dell’allegato IV con la motivazione. Anche un esito negativo («non rientra nel punto 9, perché manca il carico manuale») tutela l’azienda quando la vigilanza del mercato presenta una richiesta.
Dimostrare in modo misurabile i criteri distintivi: Corsa, velocità, altezza di caduta, modalità di carico: suffragare con dati di progetto i valori su cui si basa la classificazione.
Mantenere completa l’applicazione delle norme: La scelta ai sensi dell’art. 12, par. 3, dipende interamente dalla prova dell’applicazione integrale delle norme. La presunzione di conformità vale inoltre solo per le norme armonizzate elencate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tenere aggiornato l’elenco delle norme e prestare attenzione alle edizioni sostitutive.
Chiarire subito l’impatto del regolamento macchine: Verificare se il Suo prodotto rientra dal 2027 nell’allegato I, parte A. In tal caso: rivolgersi per tempo a un organismo notificato e strutturare i documenti secondo i nuovi moduli.
CE-Copilot Le toglie dalla scrivania il primo passo: la ricerca norme con IA riconosce automaticamente se la descrizione della Sua macchina rientra in una categoria dell’allegato IV e indica la procedura di valutazione della conformità applicabile, sia ai sensi della direttiva macchine sia ai sensi dell’allegato I, parti A/B, del regolamento macchine. Nella dichiarazione di conformità la procedura viene poi fissata esplicitamente: il selettore di procedura offre i percorsi ammessi dall’art. 12 della direttiva o dall’art. 25 del regolamento, e a chi sceglie l’esame del tipo vengono richiesti l’organismo notificato, il suo numero di identificazione e il numero dell’attestato prima che la dichiarazione risulti completa. La valutazione del rischio secondo EN ISO 12100, il monitoraggio delle norme per seguirne le modifiche e la dichiarazione di conformità in PDF o Word si basano su questo. Dove sono prescritti l’esame e l’attestato di un organismo notificato, CE-Copilot non li sostituisce in alcun modo.
Conclusione: prima la classificazione, poi la procedura
L’allegato IV non è un obbligo generalizzato di esame del tipo, ma uno snodo: la classificazione decide quali procedure di valutazione della conformità sono aperte e la situazione normativa decide se è possibile scegliere la più snella. Chi chiarisce entrambe per tempo e per iscritto evita sorprese costose durante il progetto.
Con il regolamento macchine dal 20 gennaio 2027 la situazione si inasprisce in punti precisi: per le sei categorie dell’allegato I, parte A, non esiste più alternativa all’organismo notificato. Per tutte le altre categorie dell’allegato IV resta la logica collaudata: l’applicazione integrale delle norme resta la chiave dell’autovalutazione, una volta che le norme siano citate ai sensi del regolamento; fino ad allora anche la parte B richiede un organismo notificato.
Verifica dell’allegato IV integrata nella ricerca norme
Descriva la Sua macchina: CE-Copilot riconosce se rientra in una categoria dell’allegato IV, mostra la procedura applicabile ai sensi della direttiva macchine e del regolamento macchine e La guida nella scelta della procedura nella dichiarazione di conformità, compresi i dati obbligatori dell’organismo notificato. Non sostituisce un organismo notificato, ma prepara il terreno per il suo intervento.
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