Direttiva macchine e regolamento macchine a confronto
Il 20 gennaio 2027 il regolamento macchine (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE. Questa pagina è pensata come riferimento di lavoro per il passaggio: la tabella di confronto completa di tutti i riferimenti, basata sulla tavola di concordanza ufficiale (allegato XII del regolamento), le scadenze, le disposizioni transitorie, una verifica rapida interattiva parte A/parte B e una lista di controllo per la gap analysis in PDF gratuito, senza registrazione.
Tutte le scadenze del regolamento in sintesi
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1. Rettifiche: GU L 169 del 4.7.2023 (correzioni delle date) e GU L, 2025/90297, 1.4.2025 (versione linguistica tedesca).
Entrata in vigore
Inizio del periodo transitorio di circa 42 mesi. Le disposizioni transitorie (articolo 52) e i criteri per l’adeguamento dell’elenco delle macchine ad alto rischio (articolo 6, paragrafo 7) si applicano da questa data.
Organismi notificati
Si applicano gli articoli da 26 a 42: da allora gli organismi di valutazione della conformità possono chiedere la notifica per il regolamento. L’ambito di notifica di ciascun organismo è consultabile nella banca dati NANDO.
Disposizioni sulle sanzioni
Si applica l’articolo 50, paragrafo 1: gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni per le violazioni e le notificano alla Commissione.
Data di applicazione: il regolamento si applica, la direttiva è abrogata
Da questo giorno tutte le macchine nuove immesse sul mercato o messe in servizio devono essere conformi al regolamento (articolo 54); la direttiva macchine 2006/42/CE è abrogata con effetto da questa data (articolo 51, paragrafo 2). Per i nuovi prodotti conformi alla direttiva non è previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte.
La tabella di confronto: ogni riferimento, dalla direttiva al regolamento
La tabella segue la tavola di concordanza ufficiale dell’allegato XII del regolamento e aggiunge ciò che cambia nella sostanza. Può essere utilizzata e citata liberamente; come fonte è sufficiente un link a questa pagina.
| Tema | Direttiva 2006/42/CE | Regolamento (UE) 2023/1230 | Che cosa cambia |
|---|---|---|---|
| Forma giuridica | Direttiva CE, recepimento nazionale necessario (in Germania, tra l’altro, l’ordinanza sulle macchine 9. ProdSV) | Regolamento UE, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri | Le leggi nazionali di recepimento decadono; il testo si applica in modo uniforme in tutta l’UE. |
| Obblighi del fabbricante | Articolo 5 | Articolo 10 (macchine), articolo 11 (quasi-macchine) | Catalogo degli obblighi molto più dettagliato; documentazione tecnica e dichiarazione di conformità da conservare per almeno 10 anni (articolo 10, paragrafo 3). |
| Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS) | Allegato I | Allegato III | Novità, tra l’altro: protezione dall’alterazione (punto 1.1.9), requisiti ampliati per i sistemi di comando, compreso il comportamento autoevolutivo (punto 1.2.1), e requisiti per le macchine mobili autonome (capo 3). |
| Elenco delle macchine ad alto rischio | Allegato IV (23 categorie) | Allegato I, suddiviso in parte A (6) e parte B (19) | Parte A: organismo notificato sempre obbligatorio, anche con applicazione integrale delle norme; due nuove categorie per le funzioni di sicurezza basate sull’apprendimento automatico. |
| Procedure di valutazione della conformità | Articolo 12 | Articolo 25 | Struttura invariata; novità: la verifica dell’unità (modulo G) come quarta via. |
| Controllo interno della produzione | Allegato VIII | Allegato VI (modulo A) | Ripreso nella sostanza, ora denominato con il classico nome di modulo A. |
| Esame del tipo | Esame CE del tipo, allegato IX | Esame UE del tipo, allegato VII (modulo B), seguito dall’allegato VIII (modulo C) | I certificati hanno una validità massima di 5 anni (allegato VII, punto 6.1); con la direttiva bastava un riesame ogni cinque anni. |
| Garanzia qualità totale | Allegato X | Allegato IX (modulo H) | Ripreso nella sostanza. |
| Verifica dell’unità | non prevista | Allegato X (modulo G) | Novità: esame del singolo prodotto da parte dell’organismo notificato, rilevante per le macchine speciali costruite in un solo esemplare. |
| Dichiarazione di conformità | Allegato II, parte 1, sezione A | Allegato V, parte A | Può essere messa a disposizione in formato digitale tramite un indirizzo internet o un codice a lettura ottica (articolo 10, paragrafo 8); riferimenti alle norme con la data di pubblicazione nella GUUE e, in caso di applicazione parziale, con le parti applicate. |
| Dichiarazione di incorporazione (quasi-macchine) | Allegato II, parte 1, sezione B | Allegato V, parte B | Novità, tra l’altro: l’indicazione della data della norma o della specifica comune. |
| Documentazione tecnica (fascicolo tecnico) | Allegato VII (parti A/B) | Allegato IV (parti A/B) | Novità, tra l’altro: codice sorgente o logica di programmazione del software relativo alla sicurezza su richiesta motivata dell’autorità (parte A, lettera m)) e obblighi di descrizione per le funzioni comandate da sensori e autonome (lettera n)). |
| Istruzioni per l’uso | Allegato I, punto 1.7.4 | Allegato III, punto 1.7.4 in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 7 | Formato digitale espressamente ammesso; versione cartacea gratuita su richiesta al momento dell’acquisto, entro un mese; per gli utilizzatori non professionali le informazioni essenziali sulla sicurezza restano su carta. |
| Istruzioni per l’assemblaggio (quasi-macchine) | Allegato VI | Allegato XI | Contenuto obbligatorio ampliato; messa a disposizione in formato digitale possibile (articolo 11, paragrafo 7). |
| Elenco dei componenti di sicurezza | Allegato V | Allegato II | Novità, tra l’altro: software che garantisce funzioni di sicurezza (punto 18). |
| Marcatura CE | Articolo 16, allegato III | Articoli 23 e 24 | Le regole seguono il quadro giuridico uniforme dell’UE (regolamento (CE) n. 765/2008). |
| Organismi notificati | Articolo 14, allegato XI | Articoli da 26 a 42 | Già applicabili dal 20 gennaio 2024, in modo che gli organismi possano essere notificati per il regolamento in tempo utile. |
| Modifica sostanziale | non disciplinata (interpretazione nazionale, in Germania il documento interpretativo del ministero federale del Lavoro e degli Affari sociali, BMAS) | Articolo 3, punto 16 (definizione), articolo 18 (obblighi del fabbricante) | Definita per la prima volta a livello UE; chi apporta a una macchina una modifica sostanziale (anche in forma digitale) diventa giuridicamente il fabbricante. |
| Sanzioni | Competenza degli Stati membri | Articolo 50 (si applica dal 20 ottobre 2026) | Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; per le violazioni gravi sono possibili sanzioni penali. |
Base: allegato XII del regolamento (tavola di concordanza) e testo del regolamento, GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1, rettificato da GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35 e GU L, 2025/90297, 1.4.2025. Riferimenti verificati sul testo integrale ufficiale in data 16 ottobre 2026.
Verifica rapida: parte A o parte B?
Lo snodo commercialmente più importante del regolamento è l’allegato I: per le sei categorie della parte A, dal 20 gennaio 2027 deve sempre intervenire un organismo notificato; per le 19 categorie della parte B solo se le pertinenti norme armonizzate non sono applicate integralmente. Verifichi in due passaggi come si colloca il Suo prodotto:
La situazione delle norme nell’ambito del regolamento: il collo di bottiglia spesso trascurato
La presunzione di conformità vale solo per le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a titolo del regolamento (articolo 20, paragrafo 1, del regolamento). Ed è proprio questo elenco a essere ancora vuoto al 16 ottobre 2026: non esiste ancora alcuna decisione di esecuzione con riferimenti di norme a titolo del regolamento; tutte le decisioni di pubblicazione dei riferimenti finora adottate (da ultimo la decisione di esecuzione (UE) 2026/546 del 12 marzo 2026) riguardano la direttiva macchine.
Che cosa è previsto: La Commissione ha emanato la richiesta di normazione per il regolamento il 20 gennaio 2025 (decisione di esecuzione C(2025) 129). Il corpus di norme della direttiva deve essere ripreso in gran parte invariato, nella misura in cui le norme coprono gli stessi requisiti; dal gruppo di esperti sulle macchine è atteso per ottobre 2026 un elenco aggiornato delle norme e, entro la fine del 2026, una prima decisione di pubblicazione dei riferimenti a titolo del regolamento.
Che cosa significa in pratica: Chi vuole ricorrere all’autovalutazione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento per una macchina di parte B ha bisogno, alla data di applicazione, di norme con un riferimento pubblicato a titolo del regolamento. Occorre seguire l’elenco dei riferimenti della Commissione e documentare per ogni progetto lo stato delle norme. Per i nuovi requisiti (cibersicurezza ai sensi dell’allegato III, punti 1.1.9 e 1.2.1, intelligenza artificiale, autonomia) non esistono ancora norme armonizzate; per questo le associazioni di categoria chiedono un rinvio dei requisiti di cibersicurezza, ma non è stato deciso nulla. Pianifichi quindi senza contare su un rinvio.
Il regolamento prevede due alternative: le specifiche comuni adottate dalla Commissione (articolo 20, paragrafi 3 e 6, del regolamento) e, specificamente per i requisiti di cibersicurezza, la presunzione di conformità derivante dalla certificazione nell’ambito di un sistema di certificazione della cibersicurezza ai sensi del regolamento sulla cibersicurezza (UE) 2019/881 (articolo 20, paragrafo 9, del regolamento). Nessuna delle due sostituisce ancora in modo generalizzato le norme mancanti. Come i requisiti di cibersicurezza del regolamento si rapportano alla direttiva sulle apparecchiature radio e al regolamento sulla ciberresilienza è spiegato in Cibersicurezza delle macchine.
Anche la guida ufficiale della Commissione al regolamento (successore della guida alla direttiva macchine) non è ancora stata pubblicata al 16 ottobre 2026; i gruppi di redazione lavorano dall’inizio del 2025 e una prima edizione è attesa intorno al passaggio d’anno 2026/27.
Lista di controllo per la gap analysis dalla direttiva al regolamento (PDF gratuito)
La lista di controllo Le fa percorrere il passaggio in 10 ambiti di intervento, ciascun punto di controllo con il proprio riferimento nel testo del regolamento. È gratuita, non richiede registrazione e può essere condivisa all’interno della Sua azienda e con i clienti. Il PDF è attualmente disponibile in tedesco; i dieci ambiti di intervento sono elencati qui in italiano.
- 1Chiarire le scadenze e verificare se si è interessati
- 2Stabilire la classificazione secondo l’allegato I (parte A o parte B) e la procedura
- 3Estendere la valutazione del rischio ai nuovi requisiti
- 4Aggiornare la documentazione tecnica
- 5Adeguare la dichiarazione di conformità e la marcatura CE
- 6Preparare le istruzioni per l’uso (messa a disposizione in formato digitale)
- 7Disciplinare gli obblighi nella catena di fornitura
- 8Quasi-macchine: dichiarazione di incorporazione e istruzioni per l’assemblaggio
- 9Monitorare e documentare la situazione delle norme
- 10Organizzazione, formazione e calendario
6 pagine · 0,3 MB · aggiornamento al 16 ottobre 2026
Disposizioni transitorie: che cosa accade alla data di applicazione a scorte, magazzino e certificati
L’articolo 52 del regolamento disciplina il passaggio ed è in vigore dal 19 luglio 2023. Occorre distinguere tre situazioni:
Immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027
I prodotti conformi alla direttiva che sono stati immessi sul mercato prima della data di applicazione possono continuare a essere messi a disposizione, venduti e messi in servizio (articolo 52, paragrafo 1). Lo smaltimento delle scorte attraverso la catena distributiva resta consentito. Conta il singolo esemplare, non la linea di prodotti.
Non ancora immessi sul mercato alla data di applicazione
Le macchine finite che il 20 gennaio 2027 si trovano ancora nel magazzino del fabbricante e vengono consegnate per la prima volta solo dopo non rientrano nella norma transitoria: devono essere conformi al regolamento. Chi consegna a cavallo della data di applicazione dovrebbe documentare correttamente l’immissione sul mercato per ogni singolo esemplare (contratto, consegna, passaggio del rischio).
Certificati del regime della direttiva
I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione ai sensi dell’articolo 12 della direttiva restano validi fino alla loro scadenza (articolo 52, paragrafo 2). Per l’immissione sul mercato dalla data di applicazione, tuttavia, da soli non bastano: è allora determinante la procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 25 del regolamento.
FAQ
Domande frequenti sul passaggio dalla direttiva al regolamento
Dove è indicato ufficialmente quale allegato della direttiva corrisponde a quale allegato del regolamento?
Posso ancora vendere macchine conformi alla direttiva macchine dopo il 20 gennaio 2027?
I certificati di esame CE del tipo ai sensi della direttiva restano validi ai sensi del regolamento?
Posso dichiarare volontariamente la conformità al regolamento già prima del 20 gennaio 2027?
Esistono già norme armonizzate ai sensi del regolamento macchine?
Il regolamento macchine si applica anche alle macchine esistenti già in esercizio?
Che cosa accade all’ordinanza tedesca sulle macchine (9. ProdSV)?
Fonti
- Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine, GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R1230
- Versione consolidata del regolamento (con le rettifiche del 4.7.2023 e dell’1.4.2025): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02023R1230-20230629
- Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0042
- Riferimenti delle norme armonizzate per le macchine (Commissione europea): https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/european-standards/harmonised-standards/machinery-md_en
- Organismi notificati (in precedenza NANDO, ora Single Market Compliance Space della Commissione europea): https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/#/home
- DGUV Test: passaggio al regolamento macchine UE (FAQ e diagrammi di flusso, in tedesco): https://www.dguv.de/dguv-test/prod-pruef-zert/konform-prod/maschinen/eu-maschinenverordnung/index.jsp
Una breve nota su di noi: CE-Copilot gestisce automaticamente nel progetto la classificazione secondo l’allegato I, la scelta della procedura ai sensi dell’articolo 25 del regolamento e la dichiarazione di conformità ai sensi dell’allegato V: oggi secondo la direttiva, dalla data di applicazione secondo il regolamento. Per vedere come funziona, dia un’occhiata al dossier di esempio gratuito oppure passi direttamente alla prova gratuita.