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86giorni al regolamento macchine UE 2027Verifica di preparazione

Direttiva macchine e regolamento macchine a confronto

Riferimenti verificati sul testo ufficiale del regolamento

Il 20 gennaio 2027 il regolamento macchine (UE) 2023/1230 sostituisce la direttiva macchine 2006/42/CE. Questa pagina è pensata come riferimento di lavoro per il passaggio: la tabella di confronto completa di tutti i riferimenti, basata sulla tavola di concordanza ufficiale (allegato XII del regolamento), le scadenze, le disposizioni transitorie, una verifica rapida interattiva parte A/parte B e una lista di controllo per la gap analysis in PDF gratuito, senza registrazione.

Tutte le scadenze del regolamento in sintesi

29 giu 2023

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE) 2023/1230, GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1. Rettifiche: GU L 169 del 4.7.2023 (correzioni delle date) e GU L, 2025/90297, 1.4.2025 (versione linguistica tedesca).

19 lug 2023

Entrata in vigore

Inizio del periodo transitorio di circa 42 mesi. Le disposizioni transitorie (articolo 52) e i criteri per l’adeguamento dell’elenco delle macchine ad alto rischio (articolo 6, paragrafo 7) si applicano da questa data.

20 gen 2024

Organismi notificati

Si applicano gli articoli da 26 a 42: da allora gli organismi di valutazione della conformità possono chiedere la notifica per il regolamento. L’ambito di notifica di ciascun organismo è consultabile nella banca dati NANDO.

20 ott 2026

Disposizioni sulle sanzioni

Si applica l’articolo 50, paragrafo 1: gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni per le violazioni e le notificano alla Commissione.

20 gen 2027

Data di applicazione: il regolamento si applica, la direttiva è abrogata

Da questo giorno tutte le macchine nuove immesse sul mercato o messe in servizio devono essere conformi al regolamento (articolo 54); la direttiva macchine 2006/42/CE è abrogata con effetto da questa data (articolo 51, paragrafo 2). Per i nuovi prodotti conformi alla direttiva non è previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte.

La tabella di confronto: ogni riferimento, dalla direttiva al regolamento

La tabella segue la tavola di concordanza ufficiale dell’allegato XII del regolamento e aggiunge ciò che cambia nella sostanza. Può essere utilizzata e citata liberamente; come fonte è sufficiente un link a questa pagina.

TemaDirettiva 2006/42/CERegolamento (UE) 2023/1230Che cosa cambia
Forma giuridicaDirettiva CE, recepimento nazionale necessario (in Germania, tra l’altro, l’ordinanza sulle macchine 9. ProdSV)Regolamento UE, direttamente applicabile in tutti gli Stati membriLe leggi nazionali di recepimento decadono; il testo si applica in modo uniforme in tutta l’UE.
Obblighi del fabbricanteArticolo 5Articolo 10 (macchine), articolo 11 (quasi-macchine)Catalogo degli obblighi molto più dettagliato; documentazione tecnica e dichiarazione di conformità da conservare per almeno 10 anni (articolo 10, paragrafo 3).
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (RESS)Allegato IAllegato IIINovità, tra l’altro: protezione dall’alterazione (punto 1.1.9), requisiti ampliati per i sistemi di comando, compreso il comportamento autoevolutivo (punto 1.2.1), e requisiti per le macchine mobili autonome (capo 3).
Elenco delle macchine ad alto rischioAllegato IV (23 categorie)Allegato I, suddiviso in parte A (6) e parte B (19)Parte A: organismo notificato sempre obbligatorio, anche con applicazione integrale delle norme; due nuove categorie per le funzioni di sicurezza basate sull’apprendimento automatico.
Procedure di valutazione della conformitàArticolo 12Articolo 25Struttura invariata; novità: la verifica dell’unità (modulo G) come quarta via.
Controllo interno della produzioneAllegato VIIIAllegato VI (modulo A)Ripreso nella sostanza, ora denominato con il classico nome di modulo A.
Esame del tipoEsame CE del tipo, allegato IXEsame UE del tipo, allegato VII (modulo B), seguito dall’allegato VIII (modulo C)I certificati hanno una validità massima di 5 anni (allegato VII, punto 6.1); con la direttiva bastava un riesame ogni cinque anni.
Garanzia qualità totaleAllegato XAllegato IX (modulo H)Ripreso nella sostanza.
Verifica dell’unitànon previstaAllegato X (modulo G)Novità: esame del singolo prodotto da parte dell’organismo notificato, rilevante per le macchine speciali costruite in un solo esemplare.
Dichiarazione di conformitàAllegato II, parte 1, sezione AAllegato V, parte APuò essere messa a disposizione in formato digitale tramite un indirizzo internet o un codice a lettura ottica (articolo 10, paragrafo 8); riferimenti alle norme con la data di pubblicazione nella GUUE e, in caso di applicazione parziale, con le parti applicate.
Dichiarazione di incorporazione (quasi-macchine)Allegato II, parte 1, sezione BAllegato V, parte BNovità, tra l’altro: l’indicazione della data della norma o della specifica comune.
Documentazione tecnica (fascicolo tecnico)Allegato VII (parti A/B)Allegato IV (parti A/B)Novità, tra l’altro: codice sorgente o logica di programmazione del software relativo alla sicurezza su richiesta motivata dell’autorità (parte A, lettera m)) e obblighi di descrizione per le funzioni comandate da sensori e autonome (lettera n)).
Istruzioni per l’usoAllegato I, punto 1.7.4Allegato III, punto 1.7.4 in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 7Formato digitale espressamente ammesso; versione cartacea gratuita su richiesta al momento dell’acquisto, entro un mese; per gli utilizzatori non professionali le informazioni essenziali sulla sicurezza restano su carta.
Istruzioni per l’assemblaggio (quasi-macchine)Allegato VIAllegato XIContenuto obbligatorio ampliato; messa a disposizione in formato digitale possibile (articolo 11, paragrafo 7).
Elenco dei componenti di sicurezzaAllegato VAllegato IINovità, tra l’altro: software che garantisce funzioni di sicurezza (punto 18).
Marcatura CEArticolo 16, allegato IIIArticoli 23 e 24Le regole seguono il quadro giuridico uniforme dell’UE (regolamento (CE) n. 765/2008).
Organismi notificatiArticolo 14, allegato XIArticoli da 26 a 42Già applicabili dal 20 gennaio 2024, in modo che gli organismi possano essere notificati per il regolamento in tempo utile.
Modifica sostanzialenon disciplinata (interpretazione nazionale, in Germania il documento interpretativo del ministero federale del Lavoro e degli Affari sociali, BMAS)Articolo 3, punto 16 (definizione), articolo 18 (obblighi del fabbricante)Definita per la prima volta a livello UE; chi apporta a una macchina una modifica sostanziale (anche in forma digitale) diventa giuridicamente il fabbricante.
SanzioniCompetenza degli Stati membriArticolo 50 (si applica dal 20 ottobre 2026)Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive; per le violazioni gravi sono possibili sanzioni penali.

Base: allegato XII del regolamento (tavola di concordanza) e testo del regolamento, GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1, rettificato da GU L 169 del 4.7.2023, pag. 35 e GU L, 2025/90297, 1.4.2025. Riferimenti verificati sul testo integrale ufficiale in data 16 ottobre 2026.

Verifica rapida: parte A o parte B?

Lo snodo commercialmente più importante del regolamento è l’allegato I: per le sei categorie della parte A, dal 20 gennaio 2027 deve sempre intervenire un organismo notificato; per le 19 categorie della parte B solo se le pertinenti norme armonizzate non sono applicate integralmente. Verifichi in due passaggi come si colloca il Suo prodotto:

1. Quale categoria descrive il Suo prodotto?

Formulazione secondo l’allegato I del regolamento (UE) 2023/1230. Fa fede il testo ufficiale, comprese le sue sottovoci; i criteri di delimitazione (ad esempio il carico manuale) fanno parte della definizione.

Parte A (organismo notificato sempre obbligatorio)

Parte B · Lavorazione del legno e della carne

Parte B · Lavorazione di metalli, materie plastiche e gomma

Parte B · Lavori sotterranei e raccolta di rifiuti

Parte B · Sollevamento di persone

Parte B · Componenti di sicurezza

La situazione delle norme nell’ambito del regolamento: il collo di bottiglia spesso trascurato

La presunzione di conformità vale solo per le norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a titolo del regolamento (articolo 20, paragrafo 1, del regolamento). Ed è proprio questo elenco a essere ancora vuoto al 16 ottobre 2026: non esiste ancora alcuna decisione di esecuzione con riferimenti di norme a titolo del regolamento; tutte le decisioni di pubblicazione dei riferimenti finora adottate (da ultimo la decisione di esecuzione (UE) 2026/546 del 12 marzo 2026) riguardano la direttiva macchine.

Che cosa è previsto: La Commissione ha emanato la richiesta di normazione per il regolamento il 20 gennaio 2025 (decisione di esecuzione C(2025) 129). Il corpus di norme della direttiva deve essere ripreso in gran parte invariato, nella misura in cui le norme coprono gli stessi requisiti; dal gruppo di esperti sulle macchine è atteso per ottobre 2026 un elenco aggiornato delle norme e, entro la fine del 2026, una prima decisione di pubblicazione dei riferimenti a titolo del regolamento.

Che cosa significa in pratica: Chi vuole ricorrere all’autovalutazione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento per una macchina di parte B ha bisogno, alla data di applicazione, di norme con un riferimento pubblicato a titolo del regolamento. Occorre seguire l’elenco dei riferimenti della Commissione e documentare per ogni progetto lo stato delle norme. Per i nuovi requisiti (cibersicurezza ai sensi dell’allegato III, punti 1.1.9 e 1.2.1, intelligenza artificiale, autonomia) non esistono ancora norme armonizzate; per questo le associazioni di categoria chiedono un rinvio dei requisiti di cibersicurezza, ma non è stato deciso nulla. Pianifichi quindi senza contare su un rinvio.

Il regolamento prevede due alternative: le specifiche comuni adottate dalla Commissione (articolo 20, paragrafi 3 e 6, del regolamento) e, specificamente per i requisiti di cibersicurezza, la presunzione di conformità derivante dalla certificazione nell’ambito di un sistema di certificazione della cibersicurezza ai sensi del regolamento sulla cibersicurezza (UE) 2019/881 (articolo 20, paragrafo 9, del regolamento). Nessuna delle due sostituisce ancora in modo generalizzato le norme mancanti. Come i requisiti di cibersicurezza del regolamento si rapportano alla direttiva sulle apparecchiature radio e al regolamento sulla ciberresilienza è spiegato in Cibersicurezza delle macchine.

Anche la guida ufficiale della Commissione al regolamento (successore della guida alla direttiva macchine) non è ancora stata pubblicata al 16 ottobre 2026; i gruppi di redazione lavorano dall’inizio del 2025 e una prima edizione è attesa intorno al passaggio d’anno 2026/27.

Lista di controllo per la gap analysis dalla direttiva al regolamento (PDF gratuito)

La lista di controllo Le fa percorrere il passaggio in 10 ambiti di intervento, ciascun punto di controllo con il proprio riferimento nel testo del regolamento. È gratuita, non richiede registrazione e può essere condivisa all’interno della Sua azienda e con i clienti. Il PDF è attualmente disponibile in tedesco; i dieci ambiti di intervento sono elencati qui in italiano.

  • 1Chiarire le scadenze e verificare se si è interessati
  • 2Stabilire la classificazione secondo l’allegato I (parte A o parte B) e la procedura
  • 3Estendere la valutazione del rischio ai nuovi requisiti
  • 4Aggiornare la documentazione tecnica
  • 5Adeguare la dichiarazione di conformità e la marcatura CE
  • 6Preparare le istruzioni per l’uso (messa a disposizione in formato digitale)
  • 7Disciplinare gli obblighi nella catena di fornitura
  • 8Quasi-macchine: dichiarazione di incorporazione e istruzioni per l’assemblaggio
  • 9Monitorare e documentare la situazione delle norme
  • 10Organizzazione, formazione e calendario
Apri la lista di controllo (PDF, in tedesco)

6 pagine · 0,3 MB · aggiornamento al 16 ottobre 2026

Disposizioni transitorie: che cosa accade alla data di applicazione a scorte, magazzino e certificati

L’articolo 52 del regolamento disciplina il passaggio ed è in vigore dal 19 luglio 2023. Occorre distinguere tre situazioni:

Immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027

I prodotti conformi alla direttiva che sono stati immessi sul mercato prima della data di applicazione possono continuare a essere messi a disposizione, venduti e messi in servizio (articolo 52, paragrafo 1). Lo smaltimento delle scorte attraverso la catena distributiva resta consentito. Conta il singolo esemplare, non la linea di prodotti.

Non ancora immessi sul mercato alla data di applicazione

Le macchine finite che il 20 gennaio 2027 si trovano ancora nel magazzino del fabbricante e vengono consegnate per la prima volta solo dopo non rientrano nella norma transitoria: devono essere conformi al regolamento. Chi consegna a cavallo della data di applicazione dovrebbe documentare correttamente l’immissione sul mercato per ogni singolo esemplare (contratto, consegna, passaggio del rischio).

Certificati del regime della direttiva

I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione ai sensi dell’articolo 12 della direttiva restano validi fino alla loro scadenza (articolo 52, paragrafo 2). Per l’immissione sul mercato dalla data di applicazione, tuttavia, da soli non bastano: è allora determinante la procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 25 del regolamento.

FAQ

Domande frequenti sul passaggio dalla direttiva al regolamento

Dove è indicato ufficialmente quale allegato della direttiva corrisponde a quale allegato del regolamento?
Nel regolamento stesso: l’allegato XII del regolamento macchine (UE) 2023/1230 contiene la tavola di concordanza ufficiale tra la direttiva 2006/42/CE e il regolamento. Il confronto in questa pagina si basa su tale tavola e sul testo del regolamento. Gli spostamenti principali: i requisiti essenziali passano dall’allegato I all’allegato III, l’elenco delle macchine ad alto rischio dall’allegato IV all’allegato I, la documentazione tecnica dall’allegato VII all’allegato IV e la dichiarazione di conformità dall’allegato II all’allegato V.
Posso ancora vendere macchine conformi alla direttiva macchine dopo il 20 gennaio 2027?
Solo se il singolo esemplare è stato immesso sul mercato prima del 20 gennaio 2027: ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento gli Stati membri non possono ostacolare l’ulteriore messa a disposizione di tali prodotti, quindi la vendita delle scorte tramite i distributori resta consentita. Conta l’immissione sul mercato di ogni singolo esemplare (prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione, articolo 3, punto 12, del regolamento). La merce che alla data di applicazione si trova ancora presso il fabbricante e viene consegnata per la prima volta solo dopo non rientra in questa norma transitoria e deve essere conforme al regolamento.
I certificati di esame CE del tipo ai sensi della direttiva restano validi ai sensi del regolamento?
Sì: ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento, i certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciati ai sensi dell’articolo 12 della direttiva restano validi fino alla loro scadenza. Essi sostengono però solo la conformità delle macchine immesse sul mercato ai sensi della direttiva prima della data di applicazione. Per l’immissione sul mercato dal 20 gennaio 2027 è necessaria una valutazione della conformità ai sensi del regolamento; i nuovi certificati di esame UE del tipo hanno una validità massima di 5 anni (allegato VII, punto 6.1, del regolamento).
Posso dichiarare volontariamente la conformità al regolamento già prima del 20 gennaio 2027?
No. Il regolamento si applica dal 20 gennaio 2027 (articolo 54); fino ad allora la direttiva macchine è la normativa applicabile e il regolamento non prevede un’applicazione anticipata: si tratta di una data fissa, senza diritto di scelta. Come ponte per le consegne a cavallo della data di applicazione, la prassi (ad esempio DGUV Test e BGHM) descrive una dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva che conferma inoltre che il prodotto soddisfa già i requisiti del regolamento. In ogni caso ha senso tenere già ora conto dei requisiti del regolamento in fase di progettazione, in modo che i prodotti consegnati attorno alla data di applicazione soddisfino entrambe le situazioni giuridiche senza modifiche.
Esistono già norme armonizzate ai sensi del regolamento macchine?
No: a ottobre 2026 non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE nemmeno un riferimento di norma a titolo del regolamento; tutte le decisioni di pubblicazione dei riferimenti finora adottate riguardano la direttiva macchine. La Commissione ha emanato la richiesta di normazione al CEN e al CENELEC nel gennaio 2025; il corpus di norme della direttiva deve essere ripreso in gran parte invariato e una prima decisione di pubblicazione dei riferimenti a titolo del regolamento è attesa entro la fine del 2026. Senza un riferimento pubblicato a titolo del regolamento non c’è presunzione di conformità ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, il che è particolarmente rilevante per l’autovalutazione delle macchine di parte B ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento. Per i nuovi requisiti in materia di cibersicurezza, intelligenza artificiale e autonomia non esistono ancora norme armonizzate.
Il regolamento macchine si applica anche alle macchine esistenti già in esercizio?
No. Il regolamento si applica alle macchine immesse sul mercato o messe in servizio dal 20 gennaio 2027. Le macchine esistenti già in funzione restano escluse; per esse continua ad applicarsi la normativa per gli utilizzatori (in Germania il regolamento tedesco sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro, BetrSichV). Deve prestare attenzione chi modifica in modo sostanziale una macchina esistente: in tal caso si applica l’articolo 18 del regolamento e chi effettua la modifica diventa giuridicamente il fabbricante, con l’intero processo CE.
Che cosa accade all’ordinanza tedesca sulle macchine (9. ProdSV)?
La 9. ProdSV recepisce la direttiva macchine nel diritto tedesco. Poiché il regolamento si applica direttamente in quanto regolamento UE, non ha più bisogno di recepimento nazionale; con l’abrogazione della direttiva il 20 gennaio 2027 la 9. ProdSV perde la propria base. Requisiti e obblighi derivano allora direttamente dal testo del regolamento.

Fonti

Una breve nota su di noi: CE-Copilot gestisce automaticamente nel progetto la classificazione secondo l’allegato I, la scelta della procedura ai sensi dell’articolo 25 del regolamento e la dichiarazione di conformità ai sensi dell’allegato V: oggi secondo la direttiva, dalla data di applicazione secondo il regolamento. Per vedere come funziona, dia un’occhiata al dossier di esempio gratuito oppure passi direttamente alla prova gratuita.

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